Le conseguenze del ritardo nell’approvazione del rendiconto
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione 24 maggio 2018 n.182 prende atto dell’approvazione del rendiconto di gestione il giorno 3 maggio rispetto al limite previsto dalla legislazione del termine perentorio del 30 aprile, evidenziando le seguenti conseguenze cui si espone il comune che approvi in ritardo tale fondamentale documento contabile:
- In via principale il ritardo nell’approvazione o dalla sua omissione del rendiconto della gestione, nei casi più gravi, può conseguire l’attivazione della procedura disciplinata dall’art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 120, co. 2 e 3, Costituzione circa l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta;
- Rappresenta atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all’attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell’art. 172, co. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato;
- Alla sua mancata approvazione consegue il limitato utilizzo dell’avanzo di amministrazione “presunto”, anziché accertato (artt. 186 e 187 D.Lgs. n. 267/2000) e nell’impossibilità di ricorrere all’indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall’art. 203, comma 1, lett. a) del T.U.E.L.;
- la mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell’ente comporta la sospensione dell’ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell’ente relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell’art. 161, commi 1 e 3, T.U.E.L., quest’ultimo nel testo modificato dall’art. 27 co. 7, L. 28/12/2001, n. 448);
- in via provvisoria e sino all’adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 – rendiconto degli enti locali);
- la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa, in virtù dell’articolo 227, comma 2 bis, l’attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141 del Tuel (scioglimento del Consiglio comunale);
- Infine, il il D.L. 113/2016, all’art. 9, comma 1-quinquies ha disposto che: “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del TUEL non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.
Pertanto, conclude il Collegio contabile, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni. Ciò è vero anche in caso di ritardo della sua approvazione, atteso che lo stesso riveste carattere di atto d’urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all’art. 38 del D.Lgs. 267/2000, ovvero quando si prevede l’obbligo, entro e non oltre dieci giorni, di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, salvo nel caso in cui si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141, scioglimento previsto in caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione.
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