La risposta del Collegio contabile
La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, con la deliberazione 21 maggio 2018, n.116 precisa in via preliminare i contenuti della legge di bilancio 2018 ed in particolare l’art.1, comma 848 che dispone quanto segue “i comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L’eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l’esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015”.
La norma, secondo il Collegio contabile, è chiara nell’indicare come la riedizione possa avvenire esclusivamente per due ipotesi:
- i Comuni che non hanno effettuato il riaccertamento straordinario;
- i Comuni che, a seguito del riaccertamento straordinario effettuato, sono stati destinatari di rilievi da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e dei Servizi ispettivi del Ministero dell’economia e delle finanze.
Non risulta, invece, contemplata espressamente la diversa ipotesi dell’autonoma rilevazione di un errore e della rettifica di un riaccertamento che l’ente presupponga scorretto.
Tale normativa, secondo i giudici contabili siciliani, in considerazione dell’eccezionalità di una possibile riedizione, non potrà che essere di stretta interpretazione non ammettendo ipotesi additive da parte degli enti locali. L’eccezionalità dell’operazione di riaccertamento straordinario, di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011 e al principio 9.3 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, è stata confermata dalla stessa Sezione delle Autonomie (deliberazione n.4/2015) che ha avuto modo di evidenziare come “l’operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile”, potendo l’ente, che abbia commesso errori di sottovalutazione o sopravvalutazione dei residui, correggere eventuali errori solo tramite il riaccertamento ordinario di cui all’art.3, co.4, del D.Lgs. n.118/2011.
Inoltre, conclude il Collegio contabile, la correttezza delle operazioni poste in essere dall’amministrazione potrà essere giudicata dalla Sezione di controllo in diversa sede allorché ai sensi dell’art. 148 bis del T.U.E.L. esercita quel controllo finanziario che la giurisprudenza costituzionale ascrive alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità al fine di garantire l’interesse obiettivo alla regolarità delle gestioni e alla salvaguardia della finanza pubblica.
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