Violazione del patto di stabilità o pareggio di bilancio le eccezioni alle sanzioni

5 Luglio 2018
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Con due successivi pareri i giudici contabili si sono occupati della violazione del patto di stabilità e del pareggio di bilancio, cui è collegato un rigido apparato sanzionatorio tra cui anche in materia di spese per il personale. In particolare, nonostante la natura restrittiva della normativa, i magistrati contabili hanno aperto un varco su possibili eccezioni qui di seguito esaminate.

Violazione del patto di stabilità ed assunzioni finanziate dalla Regione

A seguito del procedimento sanzionatorio comminato ad un comune per violazione del patto di stabilità, il Comune chiede ai magistrati contabili, stante il divieto di assunzione previsto dalla normativa, se sia possibile assumere il personale disoccupato proveniente dai cantieri lavoro la cui spesa è interamente finanziata dalla Regione. La Corte dei conti, sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, risponde al quesito con la deliberazione 21/06/2018 n.31 precisando quanto segue.
La ratio della norma che collega la mancata assunzione di personale in caso di violazione del patto di stabilità, è quella di evitare all’ente, che non sia stato capace di mantenere i propri equilibri di bilancio, spese come quelle del personale che porterebbero ad ulteriori pregiudizi stante la rigidità della spesa. Vero è, come precisato dal Collegio contabile, che una eventuale spesa posta ad intero carico della Regione non avrebbe nessuna conseguenza in tema di peggioramento della propria posizione finanziaria sia nel presente che futura. Nel caso di specie, il contributo regionale copre sia l’indennità giornaliera, sia gli oneri previdenziali ed assistenziali. Inoltre i soggetti che siano avviati presso il Comune mantengono per tutta la durata lo stato di disoccupazione. Il finanziamento regionale, per tutto il periodo di utilizzazione di tali lavoratori nel progetto cantiere lavoro, non ha nessuna conseguenza in tema di spesa del personale per tutta la durata della loro assunzione con ciò facendo venire meno lo stesso presupposto sanzionatorio previsto dalla normativa. La stessa Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n.1/2017, ha precisato come non rientri nel limite di spesa del personale la parte coperta da finanziamenti specifici aggiuntivi (come nel caso di specie) o da fondi comunitari.
Conclude la Corte friulana come l’utilizzo di lavoratori disoccupati non rientrino tra le assunzioni previste in materia di sanzioni da parte del legislatore per gli enti poco virtuosi che non sono stati capaci di ricondurre in riequilibrio i propri conti, pertanto l’eventuale utilizzazione è da considerarsi ammissibile in presenza di spesa interamente finanziate.

Violazione del pareggio di bilancio ed assunzione del responsabile finanziario

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione 05/06/2018 n.68 affronta in questo caso l’apparato sanzionatorio in presenza della violazione delle regole sul pareggio di bilancio. Rispetto al patto di stabilità, precisa il Collegio contabile, la nuova disciplina dei saldi di finanza pubblica trova riscontro nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, la quale ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali. Entrambi i vincoli rientrano nell’esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti da accordi internazionali che trovano fondamento nel nucleo essenziale dei principi vigenti nel Trattato U.E. in materia di politica economica–monetaria e che proprio per tale ragione il legislatore nazionale ha previsto espressamente (art. 1, comma 138, L. n. 266/2005) che “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica”, gli enti territoriali indicati nella norma – tra cui i comuni – “concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica …”.   Il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno (ora saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali) rappresenta una grave irregolarità contabile ed obbliga gli enti, secondo la procedura prevista dal terzo comma dell’articolo 148 bis del TUEL, ad adottare i necessari provvedimenti correttivi. In caso di violazione del saldo obiettivo, spetterà a ciascun ente esaminare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi, in considerazione del parametro non rispettato e del relativo differenziale; alla stregua di detta analisi, quindi, l’ente che non ha rispettato un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e le spese finali, deve adottare le misure necessarie per riportare la situazione finanziaria dell’ente ad una sana gestione finanziaria. L’attuale apparato sanzionatorio, non dissimile da quello previsto in caso di violazione del patto di stabilità, prevede che:
a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;
b) l’ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;
c) l’ente non può ricorrere all’indebitamento per investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di cui al primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
d) l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, con riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.
In merito al divieto di assunzione, lo stesso deve essere interpretato, per costante giurisprudenza contabile, nell’accezione più lata, avendo riguardo non tanto alla natura formale dell’atto, quanto alla sostanza del medesimo e deve, di conseguenza, essere inteso come riferito a tutte quelle  fattispecie che realizzano l’obiettivo di incrementare le prestazioni lavorative in favore del Comune a cui corrisponde un parallelo incremento di spesa che rende più difficoltoso il rientro negli obiettivi di finanza pubblica. Di qui l’estensione del divieto non solo all’assunzione di personale in mobilità in entrata, ma anche all’utilizzo di personale in comando, nonché al ricorso a convenzioni ex articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 e per la gestione associata di servizi e funzioni. Al divieto in esame, pertanto, deve essere attribuita una portata generale e onnicomprensiva, tale da ricomprendere ogni fattispecie che consista in un’ulteriore prestazione lavorativa instaurata a vantaggio dell’ente.
Il caso di specie riguarda la provvista del responsabile finanziario che il Comune di piccole dimensioni non è riuscito a reperire un Segretario comunale che potesse svolgere anche le funzioni di responsabile del servizio finanziario, anche a fronte del cambiamento della normativa e la presenza di poche persone esperte in materia contabile. Al fine di assicurare i servizi essenziali dell’ente, il Sindaco è dovuto ricorrere allo scorrimento della graduatoria di un dipendente con condivisione dello stesso con altri comuni di piccole dimensioni confinanti. La spesa sopportata dal Comune è di gran lunga inferiore a quella precedente fino alla cessazione del dipendente, poi sostituito con quello in convenzione. Effettuate le sopra indicate precisazioni, il Collegio contabile conclude che, pur ribadendo l’inderogabilità del divieto di assunzione di personale, previsto dal legislatore a carico degli enti che non abbiano rispettato il nuovo saldo di finanza pubblica, la Sezione, tenuto conto che nel caso specifico non si è verificato in concreto alcun incremento di spesa attraverso la sostituzione dell’unica unità di personale in servizio, ritiene che l’Ente nella fattispecie non abbia operato in maniera elusiva del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, anche tenendo conto delle esigenze imprescindibili di garantire i servizi essenziali per la comunità locale.

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