La tardiva pubblicazione della relazione di fine mandato sul sito dell’ente. Apparato sanzionatorio

6 Luglio 2018
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Il caso oggetto di verifica riguarda un comune che aveva correttamente inviato nei termini la relazione di fine mandato alla Corte dei conti, ma non aveva provveduto nei termini alla pubblicazione della stessa sul proprio sito internet istituzionale. Il caso è stato esaminato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 2 luglio 2018 n.208.

La normativa sulla relazione di fine mandato

La relazione di fine mandato del Sindaco o del Presidente della provincia è stata introdotta dall’art.4 del d.lgs. n. 149 del 2011, il quale ha prescritto che, al fine di garantire il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, i comuni e le province redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate. In particolare, il comma 2 del citato art. 4 ha disposto che “la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del Comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

Le stesse disposizioni legislative si preoccupano anche delle sanzioni previste in caso di mancato adempimento disponendo al comma 6 che “in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del Comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente”.

La verifica del Collegio contabile

Il Collegio contabile lombardo dopo aver constatato il corretto invio della relazione di fine mandato da parte di un sindaco di un comune ha, tuttavia, constatato che l’amministrazione comunale non risultava aver provveduto alla prescritta pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale nei termini previsti dalla citata normativa.

Secondo i giudici contabili le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l’operato dell’amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli. La natura delle sanzioni previste dal legislatore si riferiscono sia nel caso di mancata redazione della relazione, sia in quello di mancata pubblicazione. Entrambi producono quale effetto la minore conoscenza, per il cittadino, delle decisioni adottate nel precedente mandato amministrativo e dei relativi risultati.

La sanzione

In considerazione dell’inadempimento, la sanzione prevista dovrà essere applicata in via esclusiva dallo stesso ente, in quanto la Corte dei conti può solo verificare e certificare l’inadempimento, mentre la sanzione dovranno essere irrogate dal Comune. Ai fini di tale irrogazione il Comune dovrà fare riferimento alle disposizioni di cui all’art.12 della legge n. 689 del 1981 prevede che le relative disposizioni in materia di sanzioni amministrative “si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale”.

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