Il mancato deposito della relazione dei revisori nei termini può essere successivamente sanato dal Consiglio

17 Luglio 2018
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Il caso riguarda la richiesta di annullamento, da parte di un consigliere di minoranza che non abbia ricevuto il parere dei revisori dei conti, almeno 20 giorni prima della riunione del Consiglio comunale, riferito all’approvazione del conto consuntivo, con successiva convalida effettuata dal Consiglio comunale.

Il caso

Un consigliere di minoranza predisponeva un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica impugnando la delibera con la quale il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione del Comune per l’anno 2016. A supporto della decisione di impugnare la delibera, il consigliere ha rappresentato che il Consiglio comunale veniva convocato per il 28 maggio e l’8 maggio venivano pubblicate nel sito del Comune alcune delibere di Giunta, alle quali mancavano tuttavia, fra gli allegati obbligatori per legge, la Relazione del Collegio dei revisori dei conti relativa al rendiconto 2016. Tale relazione è stata poi trasmessa al Comune il 23 maggio e da questi inviata al ricorrente il giorno successivo. In considerazione del citato ritardo il consigliere diffidava il Comune a differire la riunione del Consiglio a una data almeno 20 giorni successiva alla messa a disposizione dei documenti stessi. Tuttavia la seduta del Consiglio si è ugualmente svolta il 28 maggio – senza la partecipazione del ricorrente, come da lui anticipato ove la seduta non fosse stata differita – e in quella sede è stato approvato il rendiconto 2016.
In considerazione dell’approvazione avvenuta nonostante la diffida, il consigliere impugnava la deliberazione molteplici motivi di violazione di legge, in primis con riferimento all’art. 227, commi 2 e 5, TUEL, ai sensi dei quali la proposta di rendiconto, corredata di molteplici allegati, deve essere messa a disposizione dei componenti il Consiglio comunale entro un termine non inferiore a venti giorni prima dell’inizio della sessione consiliare di esame della proposta stessa. Afferma quindi che le suddette violazioni procedurali sono direttamente lesive del munus da lui rivestito in qualità di componente del Consiglio comunale.

La mossa del Comune

In considerazione della possibile soccombenza il Comune, nelle more del giudizio, trasmetteva con memoria integrativa, la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 28 novembre 2017, di convalida della impugnata delibera consiliare n. 20 del 28 maggio 2017, facendo presente che il Comune eccepisce l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione del Consiglio di Stato

La Sezione prima del Consiglio di Stato nell’adunanza del 7 marzo 2018, ha giudicato l’eccezione di improcedibilità fondata per le seguenti motivazioni:

  • l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto impugnato deve sussistere, sia all’atto della proposizione del ricorso, sia al momento della pronuncia di decisione;
  • fine di verificare l’attualità dell’interesse, la nuova delibera del Consiglio comunale, inviata con la memoria integrativa, non si limita alla mera “convalida” di quella impugnata, ma dà atto che il giorno 25 ottobre 2017 è stato disposto il deposito di tutti gli atti inerenti al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016, dunque ampiamente rispettando il sopra ricordato termine dei 20 giorni precedenti la delibera, con la conseguenza che l’interesse del ricorrente risulta avere avuto piena soddisfazione mercé il provvedimento di convalida e che dunque egli non ricaverebbe alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso, da dichiarare quindi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

 

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