Si intende in questa sede cercare di definire la fattispecie di “grave irregolarità contabile” in relazione alle violazioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, prescindendo da ogni profilo di responsabilità soggettiva in ordine a casi specifici.
Il concetto di “grave irregolarità contabile” emerge quale elemento che individua una certa forma di importanza e differenziazione tra le norme dell’ordinamento finanziario e contabile, con l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che innova i controlli da parte della Corte dei Conti creando un rapporto stretto di collaborazione con l’Organo di revisione degli Enti.
Il citato art.1, comma 166, della L. 266/05 prevede testualmente: “… gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo“.
Il successivo, comma 167, specifica due modalità:
1) la Corte dei Conti (Sezione autonomie) definisce unitariamente criteri e linee guida;
2) riguardo ai contenuti, occorre, in ogni caso, dare conto:
– del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
– dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione,
– di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
Quindi il citato comma 167, da un lato, individua la fattispecie di “grave irregolarità” associandola agli obiettivi del patto di stabilità interno (ora saldo di finanza pubblica) e all’indebitamento, dall’altro, costringe i Revisori dei conti a segnalarle, nell’ambito delle relazioni/questionari che inviano ogni anno alla Corte dei conti sul bilancio preventivo e sul rendiconto.
Una prima interpretazione del concetto di “grave irregolarità contabile” perviene dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 6/AUT/2006 “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali” nell’ambito del controllo collaborativo della Corte dei Conti di cui alla L. 131/2003.
Innanzitutto, la Corte precisa le funzioni e la responsabilità dei revisori dei conti, che devono fornire dati oggettivi da cui emerga l’esistenza o meno di “gravi irregolarità contabili”; poi saranno le Sezioni regionali a valutare il profilarsi di situazioni di rischio inerenti al conseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio.
“Delle relazioni stesse è previsto un contenuto minimo: esse devono infatti quanto meno dar conto del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119 della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.”.
“...La gravità della irregolarità contabile, della quale la legge pretende la segnalazione, non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, tenendo conto del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio.
…..
La nozione di gravi irregolarità non possono essere ascritte generiche disfunzioni gestionali e che un’eventuale pronuncia in merito della Corte non dovrebbe essere rivolta a censurare aspetti che riguardano meramente l’inefficienza o inefficacia dell’azione amministrativa, ma solo questioni strettamente finanziarie e contabili e di rilievo tale da mettere in forse l’equilibrio di bilancio e non consentire all’Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica.
Può ulteriormente aggiungersi, tuttavia, che una minaccia al conseguimento o tenuta degli equilibri può anche derivare, al di là del formale conseguimento, da parte del bilancio, degli equilibri ed il formale rispetto del patto di stabilità e dei limiti all’indebitamento, dalla errata collocazione contabile di alcune poste strategicamente rilevanti (oneri di urbanizzazione, proventi contravvenzionali etc.), dalla quantificazione di entrate in misura ripetutamente rivelatasi esuberante nei precedenti esercizi, dalla conservazione di residui attivi di dubbia esigibilità, dal decisivo ricorso a poste di non ripetibile utilizzazione (avanzo di amministrazione, entrate straordinarie, indebitamento etc.).
Anche a tali profili deve pertanto ritenersi esteso l’obbligo di segnalazione, allorché il rischio riguardi gli equilibri, come anche alla eventuale presenza di oneri sommersi derivanti, ad esempio, dalla gestione di società partecipate, o resi altrimenti sintomaticamente probabili dall’emergere di cospicui debiti fuori bilancio.
….
Il meccanismo individuato dalle disposizioni dall’ art. 1, commi 166 e seguenti, della legge finanziaria 2006 si inserisce pertanto nella prospettiva del rafforzamento della collaborazione tra le Sezioni regionali della Corte dei conti e gli enti locali. La rilevazione del mancato rispetto del patto di stabilità o di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria da parte delle Sezioni regionali ha come risultato obbligato il referto ai Consigli comunali e provinciali, dopo la necessaria istruttoria in contraddittorio con le amministrazioni interessate, al fine di consentire agli enti di organizzare gli interventi correttivi necessari a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.…”
Nell’anno 2012, il regime dei controlli è stato riordinato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ma sostanzialmente rimane fermo quanto indicato in tema di gravi irregolarità finanziarie e contabili. La normativa di riferimento è ora l’art. 148 bis del Tuel D.Lgs. 267/2000:
Articolo 148-bis Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali
1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell’indebitamento, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all’ente.
3. Nell’ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l’accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l’ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.
Dopo le prime interpretazioni dell’art. 1, commi 166 e 167, della L. 266/2005, vi sono state molte prununcie, fra le quali si segnalano le seguenti:
Oneri di urbanizzazione/ permessi a costruire
Secondo la Corte dei conti Lombardia (Delibera 402/07) l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione oltre i limiti di legge costituisce grave irregolarità cui deve provvedere il Consiglio comunale.
Rettifiche in aumento di residui passivi
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, Punto 9.1 (La gestione dei residui): “In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all’erroneo presupposto che l’entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell’ assunzione dell’impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile…”.
Bilanci preventivi nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
Sulla base della Circ. MEF n. 5 del 14/2/12 (e successive), il bilancio preventivo deve essere approvato in misura tale da garantire il rispetto del patto di stabilità interno. L’eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile. Il prospetto dimostrativo è un allegato obbligatorio al bilancio di previsione.
I casi ed il grado di gravità è definito dal Legislatore
Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Veneto, Delibera n. 182 del 15 luglio 2013: “… la gravità di dette irregolarità viene definita in via prodromica dallo stesso legislatore che nei casi più gravi impone una successiva fase di verifica da parte della Sezione regionale circa la idoneità dei provvedimenti a rimuovere le gravi irregolarità, verifica da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento dei provvedimenti adottati dall’ente e finalizzati a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio…”
L’aggiornamento degli inventari
La Corte dei conti Lombardia (n. 4/2007) dichiara obbligatorio per tutti i comuni l’aggiornamento annuale dell’inventario e sostiene che il mancato aggiornamento costituisce grave irregolarità gestionale.
L’utilizzo delle anticipazioni di liquidità per pagare i fornitori
La Sezione regionale per la Campania, della Corte dei conti, con la pronuncia n. 228 del 15 ottobre 2015, rileva gravi irregolarità nella contabilizzazione non corretta dell’anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013.
Vedasi anche Corte dei conti, Sez. di Controllo Lazio, Delib. n. 103/2016/DORG
Cancellazione di residui attivi
Con la deliberazione n. 40 del 27 aprile 2016, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, ha evidenziato, in tema di riaccertamento dei residui, che la cancellazione di residui attivi, effettuata senza una puntuale e analitica dimostrazione dei presupposti da parte dei vari responsabili dei servizi, è foriera di danno erariale e rappresenta una grave irregolarità contabile.
Vedasi anche deliberazione n.100, depositata in data 19/05/2016, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche.
Riaccertamento straordinario dei residui
Sussiste «grave irregolarità» se il riaccertamento straordinario non segue i principi contabili, deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 2/2016
Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)
La deliberazione n. 116/2016 della Corte dei Conti della Toscana ha rilevato una grave irregolarità contabile nel caso di non corretta determinazione del FCDE e la presenza di un disavanzo non dichiarato.
Transazioni e debiti fuori bilancio
La Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, con la deliberazione n. 57 del 26 aprile 2017, evidenzia un caso di transazione con elusione e/o violazione del precetto normativo. La presenza di debiti fuori bilancio, specie se ricorrente, costituisce chiaramente una grave patologia da rimuovere.
Oneri di urbanizzazione accertamento per cassa
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, con la deliberazione 16/01/2018 n.6 evidenzia come il Comune abbia commesso, con la registrazione per cassa dei citati permessi a costrire, una grave irregolarità contabile in quanto ci si è posti al di fuori dei principi contabili.
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