Le motivazioni del rinvio a giudizio dell’economo
A fronte del pagamento di alcune spese di rappresentanza il Procuratore rinviava a giudizio l’economo in quanto tali spese non rientravano nelle disposizioni del regolamento comunale, inoltre, veniva evidenziato come alcuni pagamenti disposti fosse privi dei caratteri di urgenza della non ripetitività e della piccola entità. In particolare, i buoni di pagamento contestati all’economo avevano ad oggetto spese di necrologi, bouquet di fiori, tipografiche, di ristorazione e catering.
La difesa della convenuta
A propria difesa evidenzia l’economa comunale come alcune di queste avessero fini istituzionali, infatti il buono di pagamento per spese di catering connesso alla manifestazione avutasi in occasione della visita di una delegazione americana del “Bureau of intenational narcotics law Enforcement Affairs” con la presenza di donne afgane, era certamente effettuata per fini istituzionali dell’ente, connessa ad attività ufficiali fruite da soggetti esterni e dalla cittadinanza. In misura non diversa, in relazione ai fini istituzionali, ci si doveva riferire alle spese tipografiche relative a manifesti per manifestazioni tese a promuovere una immagine positiva dell’ente comunale presso soggetti altamente qualificati, oppure per l’acquisto di bouquet di fiori sia per quelle connesse alla manifestazione “Festival dei popoli” o in occasione della celebrazione di matrimoni, per i quali, come prassi diffusa anche presso altri comuni, l’amministrazione ha fatto omaggio alla coppia del bouquet.
La conferma della condanna erariale
Secondo il Collegio contabile da una semplice lettura del regolamento economale approvato dal Consiglio comunale le spese dove avrebbe potuto essere competente l’economo erano esclusivamente riferite alla manutenzioni di mobili, arredi, impianti elettrici, delle macchine d’ufficio, degli autoveicoli di proprietà comunale, le spese legali non relative a liti, l’acquisto di prodotti per la pulizia, gli abbonamenti a riviste e giornali specializzati, le spese per stampati e cancelleria, nonché altre eventuali spese simili a quelle indicate, che comunque rivestano un carattere di urgenza, siano di limitata entità e non siano ricorrenti. Nel caso di specie si è in presenza di spese sostenute dall’economo al di fuori del perimetro tracciato dal regolamento comunale. In merito alle spese di rappresentanza sostenute, in disparte la loro esatta collocazione, l’eventuale competenza all’autorizzazione delle stesse non poteva essere dell’economo ma avrebbero dovuto essere disposte dagli organi politico-amministrativi dell’ente, previa la loro deliberazione.
Conclude il Collegio contabile come essendo le spese sostenute pagate dall’economo al di fuori delle tassative indicazioni previste dal regolamento comunale, tali spese sono da porre a carico dell’economo rappresentando un danno erariale.
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