Le indicazioni del TAR Sicilia
Il ricorso di un consigliere di minoranza riguardava il tardivo deposito della relazione dei revisori dei conti sul conto consuntivo 2017 nel termine obbligatorio dei 20 giorni prima dell’approvazione della deliberazione del Consiglio comunale espressamente previsto dall’art.227, comma 2, del d.lgs.267/00, chiedendo l’annullamento della deliberazione di Consiglio che aveva proceduto alla sua approvazione. I giudici amministrativi siciliani rigettano il ricorso del consigliere precisando come la violazione evidenziata dal ricorrente deve essere interpretata in un’ottica sostanzialistica, di talché restano del tutto irrilevanti le violazioni formali o procedurali poste a presidio delle prerogative del consigliere comunale, allorché lo stesso sia stato posto nelle condizioni di esercitare consapevolmente il proprio munus e, comunque, non abbiano chiarito in che misura la violazione formale abbia inciso sulle prerogative inerenti l’ufficio. Nel caso specifico, il consigliere ha partecipato alla conferenza dei capigruppo dove è stata stabilita la data di convocazione del Consiglio comunale, senza che il ricorrente abbia ritenuto di esprimere l’eventuale dissenso, nonostante fosse a conoscenza del ritardo del deposito del parere dei revisori dei conti. In questo caso, precisa il Collegio amministrativo il ricorrente non chiarisce in che modo la scansione temporale per il deposito della documentazione relativa al rendiconto abbia inciso concretamente sull’attività dello stesso; né, d’altro canto, ha dedotto di non avere potuto consultare il materiale documentale o approfondire qualche aspetto della stessa documentazione.
La posizione restrittiva del TAR Campania
Anche in questo caso i consiglieri di minoranza lamentano la violazione del deposito tardivo del parere dell’organo di revisione dei conti per il rendiconto di gestione 2017, nonché della nota del responsabile finanziario con cui è stata attestata la regolarità del procedimento di predisposizione del rendiconto. Il Collegio amministrativo partenopeo ritiene fondata la censura che ha ad oggetto il tardivo deposito del parere dei revisori dei conti. In disparte le motivazioni che hanno condotto alla mancata messa a disposizione nei tempi prescritti della relazione dell’organo di revisione, ciò che rileva è che la stessa non è stata tempestivamente depositata, con chiaro vulnus delle prerogative dei consiglieri comunali. In questo caso di è in presenza di una evidente violazione dell’art.227, comma 2, del Teul secondo il quale la proposta di rendiconto della gestione deve essere messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare per l’approvazione almeno 20 giorni prima della data di convocazione della relativa seduta e deve risultare completa dei documenti utili all’approvazione, tra i quali la relazione del collegio dei revisori. La mancanza di tale documentazione espressamente prevista dalla normativa determina una lesione del cd. ius ad officium dei consiglieri comunali con il conseguente annullamento della deliberazione consiliare che ne ha approvato il rendiconto.
Per la parte, invece, riguardante l’impugnativa della nota del responsabile finanziario, il ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto un atto meramente interno e privo di qualunque carattere di lesività nei confronti dei ricorrenti.
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