Il caso
A seguito di verifica dei conti da parte della Sezione territoriale della Corte dei conti, emergeva che l’ente avesse comunicato al MEF i dati del conto consuntivo 2016 nel rispetto del pareggio di bilancio, mentre dai dati trasmessi al BDAP ed al Ministero dell’Interno mostravano un saldo negativo con violazione, seppur minima, dei vincoli di finanza pubblica. Evidenziava il magistrato istruttore come la regola del pareggio di bilancio impongono agli enti locali cadenze precise non modificabili o interpretabili da parte degli enti locali. In particolare la sequenza delle operazioni di trasmissione dei dati sono le seguenti:
- a) entro il termine perentorio del 31/03 l’ente invia i dati provvisori di preconsuntivo al MEF;
- b) entro il termine di sessanta giorni, dalla data di approvazione del rendiconto di gestione, gli enti comunicano eventuali variazioni e/o rettifiche con nuova certificazione;
- c) decorsi inutilmente i sessanta giorni gli enti sono abilitati a comunicare eventuali rettifiche esclusivamente qualora rilevino un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo.
Nel caso esaminato, anche supposti eventuali errori di imputazione contabile nel conto consuntivo, sarebbe in ogni caso inibito all’ente locale certificare dati modificati o rettificati al fine di conseguire un saldo non negativo già comunicato nei termini previsti dalla legislazione. La possibilità di correzione e nuova certificazione sarebbe consentita nel solo caso di peggioramento dei saldi e non in caso di miglioramento degli stessi e tali da modificare una violazione del pareggio di bilancio con una certificazione postuma di conseguimento dello stesso.
Le attività poste in essere dall’ente locale
Nonostante l’impossibilità di poter modificare eventuali errori per il conseguimento del saldo, l’ente dava mandato agli uffici di effettuare una attività di analisi al fine di rinvenire presunti “errori materiali nelle operazioni di accertamento e/o impegno”. A seguito della verifica del rendiconto 2016 effettuata dall’Ufficio Ragioneria, dal Segretario comunale e dall’Organo di revisione, emergeva la necessità di una cancellazione di alcuni impegni i quali non rispettavano il principio della competenza potenziata. In particolare veniva motivata la natura degli impegni da cancellare in quanto si trattava di somme rimaste impegnate in competenza 2016, ma non effettivamente correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate secondo il cd. “principio della competenza finanziaria potenziata”. Gli impegni sarebbero, pertanto, stati registrati in conto competenza solo in via prudenziale e poi non cancellati nel corso delle attività propedeutiche alla redazione del rendiconto 2016. Nel corso degli esercizi successivi tali somme, rimaste a residuo 2016, non sarebbero state oggetto di perfezionamento e/o pagamento. In sostanza tali impegni avrebbero dovuto essere cancellati già in sede di rendiconto 2016, ma per mero errore materiale, l’Ente non avrebbe provveduto in tal senso. Tale errore, a detta degli interessati, sarebbe riconducibile alle difficoltà conseguenti all’introduzione dei nuovi principi contabili ed in particolare quello della “competenza finanziaria potenziata” e alla contestuale mancanza di figure professionali con specifiche competenze tecnico-contabili.
A seguito della citata istruttoria, prima la Giunta Comunale, con propria deliberazione, faceva proprie le necessarie modifiche da apportare e, successivamente, il Consiglio comunale procedeva a riapprovare il rendiconto di gestione 2016 modificando gli errori riscontrati con successivo saldo positivo in tema di pareggio di bilancio a seguito della cancellazione dei residui. Le risultanze del nuovo rendiconto 2016, riapprovato dal Consiglio comunale, permettevano di superare l’esiguo limite di violazione al patto precedentemente approvato con successivo invio alla Corte dei conti.
Le indicazioni del Collegio contabile
Evidenzia il Collegio contabile come la ratio della nuova comunicazione inviata dei dati del nuovo rendiconto approvato dal Consiglio comunale, per la correzione degli errori riscontrati, era quella di avere efficacia retroattiva, ovvero ex tunc (ora per allora). Tale possibilità di far retroagire le risultanze contabili in un conto consuntivo ormai chiuso è da considerarsi fuorviante ed errata in quanto, così facendo, l’Ente ha agito come se stesse ancora operando nel contesto della gestione di competenza del bilancio 2016, mentre in realtà con l’approvazione del rendiconto 2016, detta possibilità è inibita considerato che le operazioni di approvazione del conto consuntivo sono ormai concluse e certificate. In altri termini l’Ente non può oggi, nel 2018, intervenire sulla gestione di competenza dell’esercizio 2016 ormai concluso e certificato con l’approvazione del relativo rendiconto di gestione. Va, infatti, ribadito che “fermo e inderogabile rimane il risalente principio, coerente con il carattere finanziario del bilancio comunale, che il conto dei residui deve essere tenuto distinto da quello della competenza. Tale principio non può essere derogato poiché appunto inteso a garantire la conformità al vero delle scritture contabili” (Sezioni riunite in speciale composizione, deliberazione n. 18/2015/EL). Pertanto, l’ente locale che voglia legittimamente e autonomamente compiere attività di riesame del proprio operato e delle operazioni contabili delle gestioni passate, di procedere, operando sulla gestione dei residui, con efficacia ex nunc, senza alterare il rendiconto della gestione di competenza.
Conclusioni
Il Collegio contabile conclude, quindi, precisando che nell’anno 2016 l’ente non ha conseguito il pareggio di bilancio, sia in quanto inibito da parte del legislatore di apportare modifiche ai dati comunicati al MEF nei termini, sia in quanto è a lui inibita la possibilità di riapertura del conto consuntivo con effetto retroattivo. La violazione del pareggio di bilancio comporta il seguente correlato apparato sanzionatorio:
- a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;
- b) l’ente non può impegnare spese correnti, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;
- c) l’ente non può ricorrere all’indebitamento per investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di cui al primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- e) l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione, con riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell’ente.
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