Le indicazioni del Collegio contabile
Secondo i magistrati contabili partenopei la misura dell’applicazione di quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, in presenza di disavanzo, in assenza di una disciplina espressa di legge, occorre rifarsi al precetto dell’equilibrio e alla clausola generale della copertura economica e finanziaria delle spese (art. 81 e 97 Cost.). Nei nuovi principi della contabilità armonizzata il sistema prevede una particolare prudenza, precisando come esistono rigorosi limiti al finanziamento della spesa mediante applicazione del risultato di amministrazione (Allegato 1 al d.lgs.118/2011 punto 9). Tali limitazioni sono ricollegabili ad un sistema di finanziamento della spesa degli esercizi futuri più rigido, che impone di verificare che in ogni esercizio la copertura giuridica sia qualificata in termini di “sostenibilità finanziaria”.
Sulla questione è intervenuta la Corte per il Piemonte, che con la deliberazione n.134/2017 ha avuto modo di precisare che «il risultato di amministrazione costituisce una valida copertura in competenza solo ove sia positivo; in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l’Ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente» e «nel caso di risultato di amministrazione negativo l’Ente dovrà, anziché applicare direttamente le quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, reperire ex novo le risorse necessarie a sostenere le spese cui erano originariamente destinate le entrate vincolate/accantonate nel risultato di amministrazione e nel successivo bilancio preventivo occorrerà trovare le risorse necessarie a finanziare le connesse spese, altrimenti prive di copertura effettiva».
Sul punto va precisato come nel in caso di disavanzo, le quote vincolate del risultato di amministrazione sono esse stesse un debito da onorare e non certamente una copertura (Corte cost. 70 e 192, 89/2017).
Secondo il Collegio contabile, è possibile affermare che, una volta reperite le risorse per coprire, integralmente, il disavanzo determinato dall’integrale contabilizzazione di vincoli e accantonamenti (reperendo risorse vere a copertura del debito che il disavanzo stesso rappresenta), la possibilità di utilizzare l’accantonamento (per cui si è già provveduto a reperire la copertura in bilancio) presuppone, da un lato, il verificarsi del rischio, dall’altro una variazione di bilancio ex art. 175 Tuel che consenta di aumentare lo stanziamento del programma corrispondente, previo “svincolo” della risorsa accantonata e nuova valutazione della congruità del rimanente fondo rischi.
Le stesse Sezioni Riunite della Corte dei conti, in ambito giurisdizionale, nella sentenza n.24/2018 hanno affermato che, la riflessione in atto presso la Commissione Arconet, per l’adozione di un intervento normativo volto ad ovviare alle conseguenze di tale rigorosa ricostruzione – come sostenute nella defesa dell’ente – costituisce conferma della fondatezza dell’assunto.
D’altra parte, secondo il Collegio contabile, la contabilità finanziaria affida al disavanzo e alla sua applicazione in spesa la funzione di ripristinare l’equilibrio alterato, “recuperando” le risorse mancanti per ripristinare la capienza del risultato di amministrazione rispetto ai fondi necessari per garantire tali spese e coprire l’ente da tali rischi finanziari.
E’ pur vero che il riaccertamento straordinario dei residui è spalmato in un periodo ampio, tale da poter generare un disavanzo nell’esercizio solo parziale, ossia limitato alla copertura dell’importo dovuto, restando il debito residuo da riversare nei cari anni previsti di una copertura fino a trent’anni. Allora la questione potrebbe spostarsi sulla reale verifica partendo dal saldo contabile primario individuato nel risultato di amministrazione previsto alla Riga A, ossia prima degli accantonamenti e ai vari vincoli previsti dalla legge.
Tale saldo esprime la misura reale del “risparmio” e delle economie che derivano dagli esercizi precedenti, mediante una differenza tra crediti, cassa e passività, risparmi ed economie “prenotati” medianti i fondi e che possono essere “applicati”, tramite il risultato di amministrazione, in esercizi successivi. Pertanto, secondo il Collegio contabile, l’ente potrà applicare in entrata il risultato di amministrazione, a titolo di quota vincolata o accantonata, solo se la Riga A soddisfi presenti un valore positivo o comunque capiente per sostenere la spesa futura vincolata. Pertanto, in presenza di un risultato negativo della Riga E del prospetto dimostrativo, e ove il disavanzo non sia applicato nella sua interezza ma esclusivamente per la quota prevista nell’esercizio, non è possibile applicare automaticamente quote del risultato di amministrazione, ma occorre limitarsi ad applicare quote del risultato di amministrazione in una misura non superiore al:
- saldo di cui alla “Riga A” del prospetto di sintesi del risultato di amministrazione;
- disavanzo concretamente applicato sia pure ridotto per effetto di norme “spalma-debiti”.
Precisa, inoltre, il Collegio contabile come all’interno del Rigo A sia incluso il Fondo Anticipazione di Liquidità che andrebbe tolto al fine di evitare un risultato di amministrazione non liquido avendo il principio contabile stabilito un corrispondente accantonamento nel risultato di amministrazione. Si supponga il seguente esempio. Prima dell’acquisizione dell’anticipazione di liquidità il risultato di amministrazione era pari a 20. Successivamente all’acquisizione di una anticipazione di liquidità, effettuata per semplicità al 31/12, ad esempio pari a 30, il risultato di amministrazione risulterà ora pari a 50 ma con accantonamento al FAL pari a 30. Al fine di evitare una possibile espansione della spesa, il risultato della Riga A dopo l’acquisizione dell’anticipazione di liquidità dovrà essere neutro, ossia pari a 50 – 30 = 20.
Conclusioni
Il Collegio contabile conclude rispondendo alla domanda del Sindaco precisando le due possibili situazioni di applicazione di quote vincolate/destinate:
- in caso di spese obbligatorie sarà possibile utilizzare la seguente formula per l’applicazione dell’avanzo accantonato/vincolato ai sensi dell’art.187 del Tuel: Riga A + Quota annuale Disavanzo da riaccertamento – Fondo Anticipazione di liquidità (come da esempio sopra riportato);
- in caso di spese non obbligatorie il sistema, allo stato della disciplina vigente, non consente di applicare l’avanzo di amministrazione, in caso di disavanzo da riaccertamento straordinario, se non al netto del Fondo Anticipazione Liquidità e del Fondo Crediti di dubbia esigibilità (SCP+DA-FCDE-FAL) ovvero solo se residua uno spazio possibile (risorse effettive) al netto degli accantonamenti prudenziali previsti come obbligatori per legge.
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