L’iter per la formazione, l’approvazione e il controllo del bilancio preventivo segue scadenze ed adempimenti tassativamente regolati dalla legge. Ciò nonostante, la potestà regolamentare in materia di modalità e tempi della programmazione è abbastanza ampia, pur nel rispetto dei principi generali con valore di limite inderogabile stabiliti dall’art. 152 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Sintetizzando la normativa in materia di programmazione, si riportano qui di seguito i principali adempimenti e le procedure operative che caratterizzano il processo di formazione e di approvazione del bilancio preventivo degli enti locali, con a fianco di ciascuno le scadenze ed i riferimenti normativi.
ATTI PROPEDEUTICI
Linee programmatiche – Scadenza: termine indicato dallo statuto dell’Ente:
“Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato” (Art. 46, c.3, Tuel). Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 8.
Presentazione del documento unico di programmazione (DUP) – Scadenza: 31 luglio
“1. Gli enti locali … presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno … 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario” (Art. 151, c.1 e 2, Tuel). “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni…” (Art. 170, c.1, Tuel). “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione” (Art. 170, c.5, Tuel). Il termine del 31 luglio può essere differito fino al termine del primo bilancio di previsione in caso di insediamento di una nuova Amministrazione (All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 8). “L’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi..” (All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 4.2, introdotto dal terzo correttivo DM 1/12/15). I termini di presentazione del Dup e delle relative note di aggiornamento non sono perentori (Conferenza Stato-Città del 18/2/16). Non è obbligatorio il parere dell’Organo di revisione sul DUP che la Giunta presenta al Consiglio (All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 4.2 e punto 8; rinvio al regolamento di contabilità. DL 113/16, conv. nella L.160/16, art.9 bis, c.1).
Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale (fa parte del contenuto obbligatorio del DUP)
“La realizzazione dei LLPP degli e.l. deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP”. All. 4/1, p. 8.2. Introdotto da art.1, c.505, L.208/15. poi abrogato da art. 217, c.1, let. ss-bis, D.Lgs. 50/2016 (lettera inserita da art.129, c.1, lett. n, D.Lgs. 19/4/17, n. 56). “I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”. Art. 21 Dlgs. 50/16. Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 8.2 lett. i).
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (fa parte del contenuto obbligatorio del DUP)
Introdotto da art.1, c.505, L.208/15. poi abrogato da art. 217, c.1, let. ss-bis, D.Lgs. 50/2016 (lettera inserita da art.129, c.1, lett. n, D.Lgs. 19/4/17, n. 56). Art. 21 Dlgs. 50/16. Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 8.2 lett. i-bis).
(Eventuale) Nota di aggiornamento del DUP – Scadenza: 15 novembre
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. (Art. 170, c.1, Tuel). I termini di presentazione del Dup e delle relative note di aggiornamento non sono perentori (Conferenza Stato-Città del 18/2/16). Vedasi anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 4.2 e punto 8.
Non è obbligatorio il parere dell’Organo di revisione sul DUP che la Giunta presenta al Consiglio (All. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 4.2 e punto 8; rinvio al regolamento di contabilità. DL 113/16, conv. nella L.160/16, art.9 bis, c.1).
IL PROCESSO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO
(Eventuali) Indirizzi operativi ai responsabili dei servizi per la redazione degli schemi di bilancio
Di norma, specie negli Enti di maggiori dimensioni, l’Organo esecutivo formula degli indirizzi operativi per la redazione del bilancio, sulla base delle linee programmatiche di cui all’art. 46, comma 3, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle risultanze dell’ultimo rendiconto approvato, nonché dell’andamento della situazione dell’esercizio in corso. Tale adempimento, anche se facoltativo, viene introdotto laddove la complessità gestionale o situazioni specifiche, richiedono maggiore attenzione al coordinamento delle scarse risorse disponibili.
Ruoli dei Responsabili dei servizi e del Responsabile del servizio finanziario
Sotto il profilo operativo, i Responsabili dei servizi, in stretta collaborazione con l’Organo esecutivo e gli Assessori, inoltrano le proposte di bilancio triennale al responsabile del servizio finanziario che procede all’assemblaggio verificandone la compatibilità, la veridicità, la coerenza, l’attendibilità e gli equilibri, ai sensi degli artt. 153 e 162 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Piano delle alienazioni patrimoniali
La prima bozza di bilancio deve riportare anche il piano delle alienazioni patrimoniali ex art. 58, comma 1, L. 21 agosto 2008, n. 133, di conversione del DL 25 giugno 2008, n. 112, allo scopo di dimostrare la coerenza delle previsioni.
(Eventuali) Azioni correttive per il raggiungimento degli equilibri di bilancio
Nella prima bozza di bilancio, difficilmente si raggiungono gli equilibri di bilancio poiché le esigenze di spesa sono sempre maggiori delle risorse disponibili. In tali casi l’Organo esecutivo fornisce le direttive per definire o correggere la programmazione delle attività, dei servizi e delle relative fonti di finanziamento, allo scopo di raggiungere gli equilibri di bilancio.
La stesura della bozza finale del bilancio (o schemi di bilancio)
L’iter operativo della formazione del bilancio termina con la stesura finale degli “schemi di bilancio”, nel rispetto degli equilibri e delle altre regole contabili e con tutti gli allegati previsti dalla legge.
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