Debito fuori bilancio per il pagamento dei contributi del Sindaco per mancata comunicazione

3 Dicembre 2018
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Al Sindaco spetta una indennità mensile per le funzioni espletate ai sensi dell’art.82, comma 1, del Tuel, con dimezzamento della stessa in presenza di un rapporto di lavoro dipendente qualora lo stesso abbia deciso di non prendere l’aspettativa.

La vicenda

Un ex Sindaco, solo a distanza di alcuni anni ha specificato di aver dimenticato per mero errore di comunicare di aver preso l’aspettativa non retribuita, presso l’ente in cui era dipendente, per tutta la durata della carica di primo cittadino (2012-2016). Solo recentemente ha inviato specifica comunicazione, mostrando all’evidenza, di essere stato posto in aspettativa durate tutto il periodo del mandato sindacale, richiedendo a tal fine il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, ovvero rimborso di una somma pari a quanto occorrente per procedere al riscatto contributivo volontario. A fronte di tale richiesta un comune chiede ai giudici contabili se sia legittimo procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la somma corrispondente ai contributi non versati o, in alternativa se tale imputazione possa avvenire nell’esercizio in cui tale maggiore somma viene richiesta.

Le indicazioni del Collegio contabile

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, risponde alla domanda posta dall’ente con la deliberazione 28/11/2018 n.149.

AI fini della contabilizzazione delle indennità dovute al Sindaco l’ente in occasione della programmazione delle spese, imputa e stanzia le minori somme necessarie per l’indennità mensile dovuta al Sindaco, qualora lavoratore dipendente in servizio, ossia nel caso in cui non abbia richiesto l’aspettativa senza assegni. Spetta, infatti, all’interessato comunicare l’autorizzazione all’eventuale collocamento in aspettativa senza assegni e verificarne l’effettiva ricezione da parte dell’amministrazione comunale. Nel caso di specie, la mancata comunicazione del Sindaco in aspettativa, non ha permesso l’assunzione preventiva di un formale atto di impegno delle somme relative alla differenza tra i valori delle indennità corrisposte e quelle complessivamente dovute negli esercizi finanziari in cui il mandato è stato espletato determinano, alla fine dei singoli esercizi, la costituzione di economie di bilancio che concorrono a formare il risultato contabile di amministrazione, essendo non possibile la conservazione a residuo di tali spese non formalmente impegnate. Pertanto, precisa il Collegio contabile, in difetto di specifica prenotazione e impegno, a seguito di richiesta intervenuta successivamente, deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di un’integrazione dello stanziamento già effettuato per lo stesso titolo al fine di garantire la copertura finanziaria del maggiore onere così emergente.

Non potendo iscrivere il citato debito in competenza, per mancata registrazione della spesa sul competente intervento o capitolo di bilancio, nonché della relativa attestazione della copertura finanziaria di cui                    all’art. 153, comma 5, del TUEL, può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del TUEL. Allora, appare legittimo attivare le procedure di riconoscimento di un debito fuori bilancio per il pagamento e la copertura delle somme pari alle differenze di indennità ed ai conseguenti contributi assistenziali e previdenziali all’epoca non versati.

Avverta, tuttavia, il Collegio contabile che l’ente deve verificare, prima di attivare l’iter per il riconoscimento del debito fuori bilancio, se tale mancata comunicazione dovesse dipendere da una tacita acquiescenza o rinuncia alle pretese, trattandosi di indennità erogate al di fuori di schemi negoziali per l’esercizio di pubbliche funzioni il cui pagamento deve essere effettuato periodicamente in termini inferiori all’anno, oltre a stabilire se la comunicazione ricevuta rispetto al periodo reclamato possa essere anche parzialmente prescritto. Solo a seguito delle citate verifiche, l’ente potrà legittimamente attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio.

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