Il collegio dei revisori e il d.u.p. allegato al bilancio di previsione 2019 – 2021

4 Dicembre 2018
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a cura di G. Simonazzi

Entro il 28 febbraio 2019 tutti gli enti locali devono presentare il Bilancio di Previsione triennale 2019 – 2021 e come allegato importante vi è anche il D.U.P. Pertanto i Revisori dovranno esprimere il loro parere anche su questo documento illustrativo della programmazione.

L’art.170 del D.Lgs.. 267/2000, TUEL, infatti, ha sancito  al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.” Inoltre al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”.

Il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”.

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.20111 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

–  in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

–  in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell’organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione.

 

Scarica l’esemplificazione della relazione dei revisori

 

 

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