L’ordine cronologico del pagamento delle fatture salva in generale l’ente locale dalla impignorabilità delle somme presso il tesoriere, in mancanza di tale obbligo normativo il Comune non può eccepire l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica e posticiparne il pagamento ad avvenuta emissione. Secondo la Cassazione (sentenza 07/12/2018 n.31700) laddove non sia prescritta l’emissione di fattura ed il credito abbia fonte giudiziale, la data rilevante, al fine del rispetto dell’ordine cronologico dei pagamenti necessario per mantenere l’efficacia dei vincoli imposti sulle somme giacenti presso il tesoriere, non può essere in nessun caso successiva a quella della ricezione della notificazione del titolo giudiziale che contiene la condanna al pagamento.
La vicenda
Dopo che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato nullo il pignoramento ed improcedibile l’esecuzione, avendo ritenuto assoggettate a vincolo di impignorabilità le somme detenute dal tesoriere comunale in virtù di delibera di vincolo emessa dall’ente locale, il Tribunale adito dalla società in opposizione ha annullato la citata ordinanza. Secondo il Tribunale la violazione da parte del comune del prescritto ordine cronologico in relazione ai pagamenti per titoli diversi da quelli vincolati ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000 determina l’inefficacia del vincolo stesso, rendendo pignorabili tutte le somme già oggetto dello stesso, per qualsiasi titolo. In particolare il Tribunale ha accertato che l’ente aveva disposto pagamenti per titoli diversi da quelli vincolati ed essendo dunque venuto meno ogni vincolo, la questione dell’obbligo di fatturazione in relazione alla parte di credito non avente natura risarcitoria non può assumere più alcun rilievo, potendo certamente procedersi al pignoramento anche in relazione a tale credito, in assenza di vincolo, a prescindere dall’emissione di fattura.
Avverso la sentenza ricorre l’ente in Cassazione precisando come in mancanza di obbligo di emissione di fattura, l’ordine cronologico dei pagamenti da parte del comune richiederebbe in ogni caso l’emissione di una specifica deliberazione di impegno di spesa da parte dell’ente, anche laddove l’obbligazione trovi fonte in una sentenza di condanna.
Le indicazioni dei giudici di legittimità
Secondo la Cassazione l’eccezione avanzata dal comune è manifestamente infondata, in quanto se fosse accertato quanto rileva il Comune si vanificherebbe del tutto, come è evidente, il fondamento stesso della disciplina, tendente a garantire una oggettiva parità di trattamento, quanto meno in senso cronologico, per i creditori dell’ente stesso, escludendo ogni discrezionalità di quest’ultimo nella scelta dei debiti “ordinari” da onorare, e determinerebbe anzi la possibilità di un vero e proprio arbitrio da parte dell’ente debitore insolvente nell’attività di concreta soddisfazione dei propri creditori. Pertanto, laddove non sia prescritta l’emissione di fattura ed il credito abbia fonte giudiziale, la data rilevante, al fine del rispetto dell’ordine cronologico dei pagamenti necessario per mantenere l’efficacia dei vincoli imposti sulle somme giacenti presso il tesoriere, non può essere in nessun caso successiva a quella della ricezione della notificazione del titolo giudiziale che contiene la condanna al pagamento.
Infine, oltre al rigetto del ricorso, i giudici di Piazza Cavour condannano il Comune alla rifusione delle spese di giudizio nel rilevante importo di 10.000 euro oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, oltre al raddoppio del contributo unificato.
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