Mancato rispetto della spesa flessibile. Impeccabile la difesa del Comune

20 Dicembre 2018
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A seguito del controllo sui conti consuntivi è emerso che, in un comune di piccole dimensioni demografiche, non era stato rispettato il vincolo della spesa flessibile per due anni consecutivi, tanto che il magistrato istruttore chiedeva le motivazioni di tale scostamento effettuato in violazione delle rigide disposizioni previste dall’art.9, comma 28, del d.l.78/2010.

Le motivazioni del Comune

In risposta all’esame istruttorio, l’ente ha giustificato lo sforamento del limite delle spese flessibili a causa dell’assunzione a tempo determinato di una nuova unità di personale in sostituzione di una dipendente addetta al servizio mensa scolastica precedentemente  in servizio a tempo determinato; in corrispondenza dell’aumento dei bambini che usufruiscono della mensa scolastica è stato necessario inoltre aumentare la percentuale di part-time alle unità in servizio. Per il magistrato istruttore tale giustificazione non è apparsa sufficiente tanto da deferire la questione al Collegio contabile.

Anche in tale occasione prima dell’udienza, l’ente presenta una dettagliata memoria precisando l’ampio margine discrezionale dell’attività amministrativa dell’ente locale, descrivendo l’importanza strategica del servizio di refezione in un comune di piccole dimensioni. Infatti, il servizio mensa è uno degli indici con i quali si misura il buon andamento di un’Amministrazione il cui dovere principale è prima di tutto quello di soddisfare i bisogni della collettività. A sostegno della tesi, l’ente indica una serie di argomentazioni e, in particolare la fruizione della struttura da parte anche di ragazzi dei comuni limitrofi; la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata (contribuendo  alla  realizzazione  del  diritto  allo  studio)  e  la  sicurezza  data  dalla permanenza  “vigilata”  all’interno  della  scuola  degli  alunni  che  frequentano  percorsi didattici con rientro pomeridiano; la qualità dei cibi (cucinati al momento) preparati con materie prime legate alla stagionalità dei prodotti (e approvati dall’Azienda sanitaria locale).

Inoltre, la scelta dell’ente, al fine di non superare la spesa del personale flessibile, avrebbe potuto essere indirizzata nell’esternalizzazione del servizio mostrando come tale ultima scelta sarebbe stata controproducente per l’ente, sia da un punto di vista finanziario essendo la voce stornata in altre voci (da spesa del personale a spesa per prestazioni di servizi), sia da un punto di vista qualitativo. Inoltre, anche l’aspetto ambientale, qualora il ricorso della preparazione dei cibi fosse avvenuta all’esterno, avrebbe avuto ripercussioni negative, in tema di aumento dei rifiuti generati  dagli  imballaggi  dei  contenitori  dei  cibi e  con  l’inquinamento  atmosferico generato dai mezzi di trasporto utilizzati per la distribuzione dei pasti.

Ritornando all’assunzione a tempo determinato, proprio in quanto in sostituzione della dipendente sempre a tempo determinato, avrebbe comportato una non corretta giustificazione a fronte della stagionalità del servizio.

Le conclusioni del Collegio contabile

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 13/12/2018 n.339 limitando la sua analisi agli aspetti contabili e finanziari, ha considerato le motivazioni del Comune convincenti . Infatti, con tale scelta ha dimostrato un risparmio complessivo, legato alla stagionalità del servizio, e di una più efficace utilizzazione delle infrastrutture esistenti, che si potrebbero altrimenti tradurre in un depauperamento del patrimonio comunale. D’altra parte, precisa il Collegio contabile la stessa Sezione delle Autonomie (deliberazione n.25/2018) ha affermato per i piccoli comuni che, ai fini della determinazione del limite per le spese di personale  l’ente locale “può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente”, nell’ambito, come è per il caso in esame, “dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”.

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