Speciale legge di bilancio 2019 – I vantaggi nell’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti nei termini

7 Gennaio 2019
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La legge di bilancio 2019 prova a disapplicare alcuni adempimenti e restrizioni sulla spesa degli enti locali, nonché ad attribuire nuovi incentivi al personale dipendente al di fuori dei limiti previsti attualmente dall’art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017 (salario accessorio non superiore al limite degli importi stanziati nell’anno 2016).

La platea degli enti beneficiari

Le norme sulla semplificazione di alcuni obblighi, nonché sulla riduzione della spesa si applicano ai soli enti che abbaino approvato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Pertanto, per l’anno 2019 sono stati esclusi tutti quegli enti locali che non hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31/12/2018. Per gli enti rientranti nella platea dei beneficiari i vantaggi sono i seguenti.

  1. Obblighi di semplificazione. Gli enti virtuosi, nell’approvazione dei documenti contabili entro i termini previsti dal Tuel, non dovranno più inviare la comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987). Altro vantaggio è dato dal venir meno dell’obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007). Infine, non è più previsto l’obbligo da parte del responsabile del procedimento di attestare, con idonea documentazione che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n.98/2011);
  2. Obblighi di contenimento delle spese. Dal lato della restrizione della spesa corrente, per tali enti virtuosi, vengono meno i seguenti obblighi:

1) contenimento delle spese di missione le quali a legislazione vigente non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011 (articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78/2010);

2) contenimento delle spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture che non possono superare l’80% della spesa sostenuta nel 2009 (articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012);

3)  riduzione, anche attraverso il recesso contrattuale, delle spese per locazione e manutenzione di immobili (articolo 24 del decreto-legge n.66/2014).

Incentivi al personale

A differenza della indicazioni sul termine di approvazioe del bilancio relativo all’esercizio precedente, il comma 1091 dell’art.1 della legge di bilancio 2019, prevede che “i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267” possono attribuire alcuni benefici economici al personale addetto al recupero della TARI e dell’IMU. Si ritiene, pertanto, che in questo caso la platea degli enti beneficiari può essere potenzialmente estesa a tutti gli enti locali, dovendo in questo caso fare riferimento all’approvazione già dall’anno 2019 del bilancio consuntivo entro il 30/04/2019 mentre, per il bilancio di previsione, la norma prevede che debba avvenire entro il 31/12/2019, in questo caso il riferimento è quello del nuovo bilancio di previsione 2020-2022.

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