La legge di bilancio 2019, approvata sul filo di lana il 30/12/2018 e pubblicata il giorno dopo in Gazzetta Ufficiale (legge 30/12/2018 n.145), ha riservato specifici contributi in conto capitale per piccoli comuni destinati a specifici e mirati investimenti, così come regolati dai commi 107-114 dell’art.1.
La platea dei comuni interessati e gli importi previsti
Su una dotazione finanziaria complessiva di 400 milioni di euro, sono ripartiti in automatico i seguenti importi per fascia demografica:
- ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;
- ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno.
La legge prevede che sia il Ministero dell’interno a comunicare a ciascun comune l’importo spettante entro il 15/01/2019. I contributi finanziari hanno, tuttavia, specifica destinazione vincolata dovendo finanziare investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.
Le condizioni e gli obblighi previsti
Al fine di poter validamente utilizzare i citati contributi, ciascun comune deve rispettare le seguenti obbligatorie condizioni:
- La destinazione delle risorse finanziarie attribuite può finanziare validamente uno o più interventi che non siano, tuttavia, già integralmente finanziati da altri soggetti. In altri termini, se su un intervento è previsto il contributo parziale di un soggetto terzo (es. Regione, Stato) il complemento delle risorse finanziarie necessarie può avvenire fino a copertura dell’importo complessivo;
- Si deve trattare di finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali dei lavori pubblici secondo quanto previsto dal DM n.14/2018. Rispetto anche alla condizione del punto precedente, l’intervento può avvenire sia se inserito per la prima volta nell’anno 2019, sia in presenza di un intervento nuovo o aggiuntivo rispetto al programma dei lavori pubblici già approvati dall’ente prima della legge di bilancio 2019;
- Obbligo di inizio esecuzione dei lavori entro il 15/05/2019 pena la revoca parziale o totale dei contributi, cui corrisponde un trasferimento finanziario pari al 50% previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori da comunicare secondo il sistema di monitoraggio previsto dalla legge di bilancio 2019 (sistema di monitoraggio BDAP-MOP); la restante quota del 50% solo dopo trasmissione al Ministero dell’Interno del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. In particolare, al fine del buon esito degli interventi finanziati, gli enti devono procedere in via immediata all’affidamento dei lavori. Si ricorda, a tal fine, come il comma 912 della legge di bilancio 2019 abbia aumentato l’importo degli affidamenti diretti fino a 150.000 euro (dal precedente importo che doveva essere inferiore ai 40.000 euro) previa consultazione se esistenti di tre operatori economici; invece per importi pari o superiori a 150 mila euro ma inferiori a 350 mila euro è data la possibilità di attivare una procedura negoziata, previa consultazione sempre ove esistenti di almeno 10 operatori economici;
- Gli interventi finanziati sono soggetti a controllo a campione da parte del Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- E’ stabilito un preciso obbligo a parte dei comuni di pubblicare nel proprio sito Web “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Opere pubbliche” la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la specifica destinazione dello stesso;
- Infine e norme chiudono con l’obbligo da parte del Sindaco di riferire al Consiglio Comunale del finanziamento nella prima seduta utile dello stesso.
Revoca dei finanziamenti
La norma prevede una serie di obblighi a cui sono correlate le relative sanzioni, fino alla perdita o revoca dei finanziamenti. In particolare il comma 111 prevede che il mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori (entro il 15/05/2019) o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell’interno. Alla medesima data del 15/06/2019, la somma dei contribuiti (totale o parziale) revocati gli stessi sono assegnati ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente al 15/05/2019 dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. In questo caso sulle maggiori somme assegnate gli enti locali beneficiari saranno tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.
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