Con la legge di bilancio 2019, all’art.1 è stato inserito il comma 901, il quale elimina al terzo comma dell’art.191 del Teul, la seguente frase «… qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti … ». In altri termini, il riconoscimento del debito da lavori di somma urgenza non è più condizionato dalla necessaria preventiva provvista finanziaria, ciò che spesso ritardava il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte della Giunta e successivamente del Consiglio comunale.
Le indicazioni dei giudici di legittimità
I giudici di legittimità, con proprio orientamento consolidato, hanno precisato che “nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni o servizi in violazione dell’obbligo indicato nel comma terzo, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura” (ex multis Cass. sentenza 19 febbraio 2009 n. 4020). Tale indicazione è valida anche in presenza di una mancata regolarizzazione nei termini (20 giorni dall’ordinazione da parte della Giunta Comunale e 30 giorni dal Consiglio comunale) per i lavori di somma urgenza. In questo ultimo caso, infatti, l’ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell’esercizio, a pena di decadenza, ed è applicabile non solo ai contratti di fornitura ma anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. Tale regolarizzazione contabile rappresenta, infatti, un preciso obbligo della P.A., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa Amministrazione e, se del caso, dall’amministratore o dal funzionario che vi abbia interesse, e che è finalizzata a evitare l’accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato; in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione e il terzo. La stessa Corte costituzionale (ordinanza n.26/2001) ha rilevato che la disposizione (la quale dispone che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall’ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti della p.a., e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura) non prevede una sanzione a carico dell’amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, e nemmeno, propriamente, una novazione soggettiva nella titolarità del rapporto obbligatorio, ma si limita a stabilire le condizioni formali (registrazione dell’impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria, o, nel caso di lavori di somma urgenza, regolarizzazione contabile nel termine di trenta giorni – e, comunque, entro la fine dell’esercizio, a pena di decadenza) alle quali è subordinata l’efficacia del contratto nei confronti della p.a., in coerenza con il principio tradizionale secondo cui il contratto stipulato diviene obbligatorio nei confronti della p.a. contraente solo a seguito della prescritta approvazione prevedendo che, in mancanza, e per la parte di debito non riconoscibile a posteriori, esso produca effetti obbligatori a carico della persona fisica che ha consentito la fornitura.
Di recente la Cassazione (ordinanza 9 maggio 2018 n.11036) ha ribadito come l’ipotesi di norma derogatoria all’impegno contabile non possa essere presa in considerazione, in quanto le disposizioni di cui all’art.191, comma 3, Tuel sono chiare nel prevedere che per i lavori di somma urgenza, disposti dalle Amministrazioni comunali e provinciali, l’ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, con la conseguenza che, in mancanza di tempestiva regolarizzazione con copertura di spesa, non può ritenersi sussistente alcun valido rapporto obbligatorio tra l’Amministrazione ed il terzo. In altri termini, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, comporta l’instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell’ente l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. 267/00.
L’obbligo del riconoscimento del debito
La nuova norma della legge di bilancio 2019 prevede che la mancanza di risorse finanziarie non sia più di ostacolo al necessario riconoscimento del debito fuori bilancio, derivante da lavori effettuati in somma urgenza, ossia causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. In altri termini, la Giunta comunale dovrà in ogni caso proporre al Consiglio comunale, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), del Tuel e ciò anche in mancanza delle risorse necessarie per soddisfare il pagamento. Si tutela, in questo modo, l’impresa che ha attivato i lavori di somma urgenza che, in mancanza del riconoscimento del debito fuori bilancio nei termini, sarebbe costretta ad agire nei confronti del funzionario o amministratore responsabile dell’ordinazione del pagamento.
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