Vincoli di spesa in materia di autovetture

17 Gennaio 2019
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Interessante parere della sezione regionale di controllo del Piemonte n. 90/2018, riguardante i vincoli di spesa relativi alle autovetture e ai servizi ad esse collegati, la corte raccoglie le diverse normative relative all’argomento e ne da una omogena indicazione. L’articolo 6, comma 14 del Dl 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 2011, un tetto di spesa (80% della spesa sostenuta nel 2009) «per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi», successivamente reso ancora più stringente (30% della spesa 2011 già a sua volta ridotta rispetto a quella del 2009) dall’articolo 5, comma 2, del Dl 95/2012, a decorrere dal 2014. Successivamente, con la legge 228/2012 è stata confermata la vigenza di questa disposizione ed è stato introdotto, a far data dall’entrata in vigore della legge sino al 31 dicembre 2015, il divieto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi come oggetto autovetture (successivamente esteso a tutto il 2016). I limiti introdotti quindi sono di due tipi: il primo, espressione della politica dei tagli lineari, introduce un tetto e non un divieto di spesa. Il secondo, decaduto il 31 dicembre 2016, prevedeva un espresso divieto di acquisto autovetture. Di conseguenza, non è corretto affermare che il primo limite sarebbe stato superato dal successivo, con il conseguente venire meno di ogni divieto e/o vincolo dal 31 dicembre 2016.

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