Il disavanzo da liquidazione di un’azienda speciale non può essere ricondotto nella categoria dei debiti fuori bilancio

29 Gennaio 2019
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di E. Cuzzola

L’art. 194, comma 1, lett. b) del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) dispone che il Consiglio comunale può riconoscere, quali debiti fuori bilancio, “la copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione”.
Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, delib. n. 162/2018, la norma consente di inquadrare quale debito fuori bilancio solo il disavanzo di gestione, arrecato alla integrità/continuità aziendale: infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aexterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione.
Secondo i giudici, perciò, posto che l’elencazione dei casi previsti dall’art. 194 deve ritenersi tassativa non è riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l’art. 194, lett. b), del TUEL. il disavanzo da liquidazione, ossia il debito complessivo che residua al termine della ricognizione dei mezzi (e/o dei pagamenti già effettuati) per far fronte, secondo criteri concorsuali, alla situazione debitoria dell’ente che ha optato per la chiusura (e non per la continuazione) dell’attività aziendale.

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