Le anticipazioni di liquidità previste dalla legge di bilancio 2019. Bozza di deliberazione di Consiglio Comunale

31 Gennaio 2019
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La legge di bilancio 2019 (legge n.145/2018) ha per la prima volta previsto, al fine del rispetto dei tempi medi di pagamento e della riduzione dei debiti commerciali, il ricorso alle anticipazioni di liquidità da attivare improrogabilmente entro la data del 28 febbraio 2019 con restituzione al 15 dicembre 2019 (prorogata attualmente nella legge di conversione al decreto legge semplificazioni) al 30 dicembre 2019.

Le disposizioni della legge di bilancio 2019

I commi da 849 a 872 dell’art.1 della legge di bilancio 2019  prevedono l’accesso ad anticipazioni di liquidità da effettuarsi , in deroga ai limiti disposti sulle anticipazioni di tesoreria, con banche, intermediari finanziari, o con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e alle istituzioni finanziarie dell’Unione europea. Tali anticipazioni di liquidità possono essere richieste nel limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, per essere destinate in via esclusiva al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti, obbligazioni per prestazioni professionali e debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale.

Le citate anticipazioni di cassa sono assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione.

Richiesta anticipazioni

La normativa prevede che gli enti locali effettuino la richiesta di anticipazione di liquidità, sottoscritta dal rappresentante legale contenente l’elenco dettagliato dei debiti da liquidare, entro il 28/02/2019. Il modello di richiesta è generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Pagamento debiti e restituzione anticipazione  

Un volta ottenuta l’anticipazione l’ente locale ha l’obbligo di estinguere i debiti commerciali, già elencati nella richiesta, entro 15 giorni dall’erogazione.

Il rimborso dovrà avvenire entro la data del 15/12/2018 (attualmente prorogato al 30/12/2019 da un emendamento approvato dal Senato alla legge di conversione del decreto semplificazioni) e, in caso di mancato rimborso gli enti creditori potranno avvalersi delle garanzie riguardanti il prelievo sui primi tre titoli del bilancio di previsione.

Apparato sanzionatorio

Secondo il legislatore una PA è da considerare virtuosa qualora rispetti sia i tempi medi di pagamento (30 giorni dalla fattura), sia se riduce il proprio stock del debiti per almeno il 10% all’anno. In caso di mancato rispetto di tali due indicatori, è previsto il seguente apparato sanzionatorio:

  • Obbligo di riduzione del 3% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente sia qualora il valore del ritardo dei pagamenti sia superiore a 60 giorni dalla fattura, sia in caso di mancata riduzione del proprio debito commerciale residuo di almeno il 10%;
  • La riduzione dei citati consumi intermedi è, invece, pari al 2% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 31 giorni e fino ai 60 giorni;
  • La percentuale scende al 1,5% delle spese per consumi intermedi dell’anno in corso rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente qualora i ritardi nei pagamenti siano superiore ai 11 giorni e fino ai 30 giorni;
  • Infine, la percentuale è pari al 1% se il ritardo nei pagamenti siano superiori a 1 giorno fino a 10 giorni.

La misura della sanzione è raddoppiata per quegli enti che, pur non rispettando i termini di pagamento, non abbiano fatto ricorso all’anticipazione di liquidità.

Al fine di verificare i tempi medi di pagamento sono comunicati entro il 31/01, per la prima volta nel periodo dal 1 al 30 aprile 2019, mediante piattaforma elettronica fornendo i dati dello stock dei debiti commerciali residui scaduti alla fine dell’esercizio precedente. La mancata comunicazione dell’avvenuto pagamento delle fatture equivale ad inadempimento con la riduzione ex lege dei consumi intermedi nella sua misura massima.

Gli adempimenti, sul rispetto dei tempi medi di pagamento dell’anno precedente, sono disponibili sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 30 aprile dell’anno successivo.

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Allegato: bozza di deliberazione del Consiglio Comunale sulle anticipazione di liquidità

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