Il ruolo del revisori dei conti e la mancata trasmissione nei termini del questionario

8 Febbraio 2019
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I giudici contabili si soffermano sul ruolo dei revisori dei conti e le conseguenze in termine di ritardato adempimento agli obblighi di trasmissione del questionario alla Corte dei conti.

Il ruolo del revisori dei conti

Prima di verificare le conseguenze della mancata trasmissione del questionario sul rendiconto la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata nella deliberazione 19 dicembre 2018 n.47, precisa il fondamentale ruolo dei revisori dei conti previsto dalla legislazione.

L’Organo di revisione economico-finanziaria si pone quale ineludibile “trait d’union” tra l’Ente controllato e l’Organo controllante esterno. L’Organo di revisione, infatti, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall’altro, assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (l’ente locale) bensì nell’interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell’ente. Depone in tal senso, la disposizione dell’art. 239 del TUEL, che ne suggella l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Il tutto in coerenza con il nuovo sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all’organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento. (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/2018).

Tale “ausilio obbligato” deve essere svolto con la “diligenza del mandatario”, assicurando – ed assumendo la piena responsabilità al riguardo – la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che ai sensi dell’art. 240 TUEL “ I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario” e che ai sensi del postulato n. 5  (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell’Allegato 1 richiamato all’art. 3, comma 1, del Dlgs 118/2011I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile.”

In merito all’invio delle relazioni-questionario riferite ai rendiconti di gestione incombe sugli Organi di revisione – tra gli altri- uno specifico obbligo di vigilanza  “sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle banche dati gravanti sui medesimi enti e, nel contempo, di assicurare l’attendibilità dei dati trasmessi nonché di attestare la congruenza di quelli inseriti in BDAP e in altre banche dati (es.: banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell’ente (..) Infatti, la possibilità di soddisfare, per le richiamate esigenze di semplificazione, le necessità informative connesse al sistema di controllo e referto della finanza territoriale con i dati provenienti dal sistema gestionale BDAP, non esonera i Revisori dal compito di verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alla competente struttura di questi la necessità di inserire le informazioni mancanti. Analoga segnalazione dovrà essere fatta in caso di errata comunicazione dei dati al fine delle necessarie rettifiche” (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/2018)

Le conseguenze della mancata trasmissione del questionario

Dopo aver evidenziato gli importanti compiti intestati ai revisori dei conti, il Collegio contabile evidenzia come la mancata trasmissione “nei termini assegnati” delle relazioni-questionario configura – ad un tempo- inadempimento all’obbligo specifico codificato a norma del comma 166, dell’art. 1 della legge 266/2005 (cfr., ex pluribus, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 27/2015) e violazione dell’obbligo – codificato a norma dell’art. 240 TUEL – di espletare l’incarico con la “diligenza del mandatario”. In altri termini, la tempestività della trasmissione del suddetto documento costituisce, infatti, elemento essenziale dell’adempimento in questione, in quanto funzionale a consentire alla Sezione regionale di esercitare un controllo “tempisticamente non anacronistico” sul bilancio dell’Ente e, quindi, “utile” rispetto al fine conseguito, e cioè evitare o, meglio, prevenire danni, anche prospettici, al sistema di bilancio dell’Ente e di tutta la finanza pubblica allargata.

Evidenziano i giudici contabili che il fatto che i dati e le informazioni riportate nella relazione-questionario possano essere acquisite aliunde dalla Sezione regionale di controllo non rileva ai fini della rilevanza  dell’obbligo di adempimento codificato dal comma 166 in parola, e ciò in quanto la ratio sottesa alla normativa in esame mira a coinvolgere espressamente l’Organo di revisione – quale organo di controllo interno dell’Ente ma indipendente da esso – nella elaborazione unitaria dei dati e delle informazioni richiesti nel questionario, assegnando al medesimo – quale pubblico ufficiale – l’asseverazione circa la veridicità ed attendibilità dei dati e delle informazioni trasmessi in merito alla situazione finanziaria, economica e contabile  dell’Ente.

Le sole possibili giustificazioni di un ritardo possono essere esclusivamente collegate ad eventi eccezionali, imprevedibili e non oltre modo evitabili, non potendo consistere in ordinarie difficoltà tecniche ovvero in assunti “cambi di guardia” dell’Organo di revisione e/o del Responsabile del Servizio finanziario, né tanto meno in difficoltà personali dell’Organo di revisione in carica.

La corresponsabilità dell’ente

Se l’organo di revisione è responsabile per la mancata trasmissione dei dati del questionario, anche l’ente diviene responsabile in caso di un comportamento inerte, ossia tutte le volte in cui non dimostra di essersi attivato, assumendo i provvedimenti necessari al fine di porre rimedio alle omissioni.

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