Il debito contratto nei confronti di una istituzione di un ente locale, cui non sia seguita la procedura dell’impegno contabile, anche qualora priva del contratto di riferimento sottoscritto quale forma ad subtantiam, non può essere eccepita dall’ente locale. Infatti, per la Cassazione (sentenza 14 febbraio 2019, n.4510) all’autonomia gestione della istituzione sottoposta ai necessari controlli da parte dell’ente locale, del quale rappresenta organismo strumentale, non sono estensibili le norme del testo unico degli enti locali, quali l’art. 191 che disciplina i debiti fuori bilancio, in quanto tale normativa riguarda espressamente soltanto l’ente locale di riferimento.
La vicenda
Un’associazione culturale cui era stata demandata la realizzazione di un eventi musicale da parte di una istituzione di un ente locale, conveniva in giudizio il Comune al fine di vedere liquidate le proprie spettanze. Non ottemperando il comune alle sollecitazioni di pagamento, l’Associazione chiedeva al giudice un provvedimento monitorio. All’eccezione della mancanza del previo impegno contabile e della nullità del contratto in mancanza della forma scritta, il Tribunale di primo grado rigettava il provvedimento, ma il giudice di appello, adito dall’Associazione, in riforma della sentenza negativa, riconosceva gli importi reclamati. Infatti, il credito vantato dall’Associazione era stato riconosciuto dal dirigente del Settore finanziario del Comune, il quale certificava il debito vantato dall’Associazione. Tali indicazioni risultavano sufficienti alla Corte territoriale per giudicare valido il provvedimento monitorio.
Il Comune ricorre in Cassazione, evidenziato gli errori in cui era incorsa la Corte territoriale per non aver valorizzato l’eccezione avente ad oggetto l’assenza di impegno contabile dell’ente, mentre avuto riguardo alla ritenuta sussistenza di una ricognizione di debito, in realtà, non ravvisabile nella mera esistenza di una richiesta di pagamento e comunque inidonea a comportare gli effetti di cui all’art. 1988 cod. civ. nei confronti della p.a., in assenza dei requisiti formali e procedimentali previsti per lo svolgimento della attività negoziale degli enti pubblici. In particolare il Comune si spinge oltre, evidenziando che dei requisiti formali e procedimentali previsti per lo svolgimento della attività negoziale degli enti pubblici.
Le conclusioni della Cassazione
Secondo i giudici di Piazza Cavour, prima di entrare nel merito delle eccezioni avanzate dal Comune, è necessario verificare lo statuto dell’istituzione costituita dal Comune. Lo statuto, infatti, prevedeva che l’ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Inoltre, il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni, mentre gli organi dell’azienda e dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
Dalle indicazioni dello statuto si evince come la autonomia gestionale, attribuita all’istituzione sottoposta ai necessari controlli dell’ente locale del quale rappresenta organismo strumentale, l’art.191 del d. Igs. 267 del 2000 non risulta praticabile, in quanto riguarda espressamente soltanto l’ente locale di riferimento. Pertanto, in merito all’eccezione della mancanza dell’impegno contabile il medesimo non può essere preso in considerazione, non applicandosi all’istituzione la normativa del testo unico degli enti locali.
In merito alla mancanza della forma scritta del contratto, cui avrebbe dovuto seguirne la nullità, ad avviso della Suprema Corte anche tale eccezione non merita favorevole accoglimento. In particolare, quello che rileva nel caso di specie è la presenza di un titolo come da certificazione avvenuta da parte del responsabile dei servizi finanziari.
Il ricorso del Comune, pertanto, deve essere rigettato con condanna alle relative spese del giudizio di legittimità, in ragione della soccombenza.
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