Progressiva apertura dei giudici contabili all’adeguamento dei compensi dei revisori in carica

1 Marzo 2019
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A distanza di tredici anni i compensi dei revisori dei conti degli enti locali sono stati sensibilmente aumentati, tanto da spingere i revisori già in carica a richiedere il loro riallineamento. La partita non è semplice, in quanto al vincolo della disposizione dell’art.241, comma 1, del Tuel che chiuderebbe ad un incremento dei compensi già deliberati, si affianca la disposizione del decreto ministeriale 21 dicembre 2018 che al comma 3 prevede che “L’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo”. In tale contesto ad una visione restrittiva dei giudici contabili emiliano – romagnoli, che ancorano un possibile adeguamento solo nel caso che nell’originaria deliberazione il Consiglio comunale avesse previsto il compenso nei limiti massimi del precedente decreto, rispondono i colleghi liguri che ne permettono l’aumento sulla base di una autonoma determinazione dell’Organo di indirizzo politico, secondo la congruità dell’equo compenso professionale.

La vicenda

Il decreto interministeriale del Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia del 21 dicembre 2018 ha aggiornato i compensi dell’organo di revisione (a partire dal 1 gennaio 2019). Questo decreto è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 4 gennaio 2019, avente un carattere di straordinarietà legato al lungo tempo trascorso dal precedente aggiornamento del decreto interministeriale 20 maggio 2005, ossia a distanza di oltre tredici anni in luogo dei tre previsti dalla norma). In tale lasso temporale, inoltre, si è assistito ad una notevole espansione dei compiti intestati ai revisori degli enti locali alla luce della legislazione nel frattempo intervenuta cui, infine, si aggiunge la conseguente previsione di consistenti aumenti dei limiti massimi dei compensi base dei revisori con la dichiarata finalità di assicurare il pieno rispetto dei principi dell’ordinamento in materia di equo compenso.

Si ricorda che il valore dei compensi adeguati sono riferiti al valore massimo previsto nelle diverse fasce demografiche degli enti locali, mentre nulla è detto in merito al loro valore minimo. Sulla mancanza di un valore minimo è recentemente intervenuto l’Osservatorio della finanza e la contabilità degli enti locali del 13 luglio 2017 secondo il quale “la commisurazione del compenso base annuo lordo, da intendersi come imponibile ai fini IRPEF, spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche come attuato dal DM 20 maggio 2005, vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore”.

A seguito dei nuovi aggiornamenti le prime domande poste dai comuni circa il loro possibile adeguamento per i revisori a suo tempo nominati ed ancora in carica, ha al momento trovato risposta in due deliberazioni dei giudici contabili della Sezione dell’Emilia-Romagna e di quella Ligure.

Le indicazioni del Collegio contabile emiliano-romagnolo

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione 21 gennaio 2019 n.5 ha indicato alcune coordinate essenziali per poter l’ente locale adeguare i compensi ai revisori in carica prima delle nuove disposizioni introdotte dal decreto interministeriale del 21 dicembre 2018. Secondo il Collegio contabile nella determinazione dei compensi dell’Organo di revisione contabile il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell’incarico e la limitazione percentuale dei rimborsi per spese di viaggio e altro. La Sezione delle Autonomie (deliberazione n.16/2017), ricorda il Collegio contabile, ha avuto modo di precisare che “Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell’articolo in esame prescrive che “l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”, pur tuttavia evidenziando la natura convenzionale del rapporto tra P.A. e revisore non viene incisa e mantiene, al contrario, il suo assetto privatistico. Secondo il Collegio contabile, l’ente può eventualmente procedere alla riespansione del compenso dei propri revisori solamente nel caso in cui nella deliberazione di nomina sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti dal decreto ministeriale applicabile e richiamato dall’art. 241 TUEL. In questo caso, la precisa disposizione originaria della deliberazione di Consiglio comunale che abbia indicato il compenso facendo esplicito riferimento al massimo indicato nella tabella del decreto interministeriale, ritenendolo per tale verso congruo, con altra deliberazione di Consiglio comunale avrà la possibilità di rideterminare i compensi nei limiti del nuovo decreto di aggiornamento essendo a ciò abilitata dalle disposizioni contenute all’art.1, comma 3 del decreto secondo cui “L’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo”.

Le indicazioni del Collegio contabile ligure

L’adeguamento del compenso ai revisori in carica è stato successivamente affrontato anche dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, nella deliberazione 22 febbraio 2019 n.20. Il Collegio contabile ligure è conscio che, la normativa di rango primario non può non essere attribuito al precetto di cui all’art. 241, comma 7, TUEL, per affermare che, di norma, la concreta determinazione dei compensi dei revisori stabilita con la delibera di nomina non possa subire modifiche durante il periodo di svolgimento dell’incarico. Lo stesso primo comma, del citato articolo del testo unico degli enti locali, indica come i previsti aggiornamenti triennali dei limiti massimi del compenso base dei revisori, disposti per via ministeriale, non possono comportare per gli enti locali il conseguente adeguamento dei compensi degli organi già in carica, i quali invece restano fissati nella misura già deliberata in origine. Rispetto al regime ordinario, tuttavia, la situazione creatasi con il D.I. 21 dicembre 2018 presenta caratteri di straordinarietà, per via dei profili legati al lungo tempo trascorso dal precedente aggiornamento (oltre tredici anni in luogo dei tre previsti dalla norma), alla notevole espansione dei compiti intestati ai revisori degli enti locali alla luce della legislazione nel frattempo intervenuta e, infine, alla conseguente previsione di consistenti aumenti dei limiti massimi dei compensi base dei revisori con la dichiarata finalità di assicurare il pieno rispetto dei principi dell’ordinamento in materia di equo compenso. Tali fattori, secondo il Collegio contabile conducono a ritenere non più attuali le valutazioni di adeguatezza dei compensi in precedenza assunte dagli enti sulla base dei precedenti valori massimi. Da queste considerazioni è possibile stabilire che anche dove, all’atto della nomina dei revisori in carica, il relativo compenso non era stato stabilito nell’importo corrispondente al limite massimo allora vigente, bensì in un importo inferiore, determinato in base a specifico scrutinio di congruità che quel limite massimo assumeva soltanto come valore di riferimento, allora la misura della remunerazione che appariva congrua e adeguata allora, si riveli non più tale alla luce del nuovo D.I. 21 dicembre 2018. In questo caso spetterà all’ente locale, pur nel ricordato principio del contenimento delle spese di esercizio, trovare un giusto ed equilibrato parametro di congruità ed adeguatezza da determinarsi in rapporto alla prestazione professionale richiesta.

Si ricorda, in ogni caso, come una eventuale deliberazione di aumento dei compensi non potrà in ogni caso avere effetto retroattivo, con la conseguenza che l’adeguamento dovrà essere disposto esclusivamente dalla data di efficacia della nuova deliberazione del Consiglio comunale.

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