Il decreto fiscale (d.l.119/2018) all’art.4 al primo comma ha previsto che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferite alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati.” Dal tenore letterale della disposizione si comprende come il limite di mille euro si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione. In altri termini si tratta di un annullamento automatico disposto in via legislativa dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge). I contribuenti che avessero corrisposto i pagamenti dopo il 24 ottobre 2018 potranno richiederne il rimborso.
Nel rendiconto 2018 i Comuni avrebbero dovuto conoscere dall’Agenzia delle entrate Riscossioni gli importi riferiti ai singoli enti locali oggetto di condono, ma ad oggi, nonostante diverse sollecitazioni non è possibile avere informazioni sulla quantificazione degli importi.
In merito alla perdita dei ruoli delle singole amministrazioni locali per i tributi in carico al Concessionario, nessun rimborso è stato previsto dalle Stato ma, con l’art. 11 bis, comma 6 del D.l. 14 dicembre 2018 n. 135 (convertito in legge 11.2.2019 n. 12 decreto semplificazioni) è stata prevista la possibilità, da parte degli enti locali, di ripartire il disavanzo in un numero massimo di cinque annualità. L’importo del disavanzo ripianabile non può essere, in ogni caso, superiore alla sommatoria dei residui cancellati per effetto dell’operazione di stralcio al netto dell’accantonamento al FDCE nel risultato d’amministrazione.
In mancanza dei dati comunicati in modo corretto dall’Agenzia delle entrate Riscossioni, gli enti locali debbono decidere se inserire i dati con proprie rilevazioni nel conto consuntivo 2018, ovvero rimandare la contabilizzazione al momento della comunicazione del concessionario.
La cancellazione nel conto consuntivo 2018
I nuovi principi della contabilità armonizzata impongono agli enti locali di poter conservare i residui solo in caso di permanenza delle condizioni di esigibilità degli stessi. In mancanza delle condizioni giuridiche i residui attivi devono essere cancellati. SI ricorda, infatti, come i residui attivi sulla base della loro esigibilità siano ripartiti in : a) residui la cui riscossione può considerarsi certa; b) residui connessi a dilazioni di pagamento concesse ai debitori (residui dilazionati); c) residui incerti perché giudizialmente controversi; d) residui riconosciuti di dubbia e difficile esazione; e) residui riconosciuti assolutamente inesigibili.
L’art.11, comma 4, del d.lgs.118/2011 al punto n) prevede che al rendiconto di gestione sono allegati l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.
Il principio contabile n.2 nel testo approvato dall’Osservatorio si prevede che “I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei servizi assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto, sempre che della circostanza sia stata fornita adeguata documentazione. Il principio della veridicità impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente e implica che tutti i crediti anzidetti vengano egualmente riportati nelle evidenze contabili dell’ente. Il principio della prudenza, invece, richiede che si provveda contemporaneamente ad istituire, dal lato della spesa, uno specifico intervento a titolo di “Fondo svalutazione crediti”, per provvedere quindi allo stralcio, dal conto del bilancio, di tali tipologie di crediti e la loro iscrizione nel conto del patrimonio, al netto del relativo fondo. Tale modalità risponde al principio dell’effettività del pareggio finanziario in base al quale deve esistere un permanente equilibrio tra i flussi di entrata e i flussi di uscita contemplati nel sistema di bilancio. La formazione di elenchi analitici dei crediti stralciati dal conto del bilancio perché giudiziariamente controversi, ovvero di dubbia o difficile esazione permette, altresì, di seguire l’evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l’oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale … I crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, sino al compimento dei termini di prescrizione”.
Si ritiene, pertanto, che anche in mancanza della relativa comunicazione da parte del Concessionario nella fase del riaccertamento ordinario dei residui il responsabile delle entrate possa effettuare una stima attendibile dei crediti iscritti a ruolo che presentino le caratteristiche della loro cancellazione e procedere, quindi, con la stima dei crediti da cancellare indicandone le ragioni sulla base della normativa fiscale sopra indicata per portare a patrimonio gli importi dei residui cancellati fino a comunicazione definitiva degli importi reali da parte del concessionario.
Si ricorda, inoltre, come nel rendiconto 2018 è data l’ultima possibilità di poter effettuare il calcolo del FCDE in forma semplificata, utilizzando a tal fine l’eventuale cancellazione dei residui attivi disposti dalla normativa. Mentre, in caso di utilizzazione del metodo ordinario del calcolo del FCDE, la ripartizione in 5 anni del maggior disavanzo nascente dalla cancellazione dovrà essere effettuato al netto del beneficio risultante dal minor FCDE ottenuto grazie alla cancellazione di tali residui. Si ricorda, infine, come ai sensi dell’articolo 230, comma 5, del Tuel lo stato patrimoniale comprende anche i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione (rectius comunicazione del concessionario).
La conservazione dei residui
L’altra soluzione, in deroga alle disposizioni dei sopra indicati principi contabili, è quella di lasciare i residui nel rendiconto fino alla comunicazione che sarà fornita dal concessionario. Tale soluzione sarà sicuramente censurata dalla Corte dei conti in sede di verifica dei rendiconti, sulla base di una disposizione di legge che ha reso di fatto inesigibili tali crediti.
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