ARCONET stabilisce le regole per la corretta contabilizzazione del fondo per gli incentivi tecnici

2 Maggio 2019
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A seguito delle modifiche legislative che hanno previsto la contabilizzazione del fondo degli incentivi tecnici, per lavori, servizi e forniture, arrivano le precise indicazioni della Commissione ARCONET che ha pubblicato le decisioni assunte nella riunione del 20 marzo 2019. I dubbi nascono dal fatto che secondo le disposizioni legislative vigenti gli incentivi gravando gli stessi su risorse autonome e predeterminate del bilancio diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale. Sul punto la Sezione Autonomie con la deliberazione 26 aprile 2018 n.6, aveva modo di precisare che, pur permanendo l’esigenza di chiarire le specifiche modalità operative di contabilizzazione, la nuova disposizione legislativa impone che l’impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento.

La soluzione ARCONET

In via preliminare la Commissione ha proceduto all’aggiornamento del glossario SIOPE, da adottare a seguito dell’aggiornamento del piano dei conti integrato (e della codifica SIOPE):

  • 3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)Entrate riguardanti gli incentivi per funzioni tecniche erogati al personale interno alle Pubbliche amministrazioni in attuazione dell’113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), derivanti dalla regolazione contabile effettuata al fine di garantire il rispetto della norma che richiede che tali spese siano impegnate a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono (nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture) e la contestuale registrazione delle medesime spese negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa. Comprende le regolazioni contabili riguardanti gli arretrati della spesa di progettazione di cui alla disciplina degli appalti pubblici precedente l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016”.

Precisato la nuova codifica, predispone la seguente modifica al paragrafo 5.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, inserendo le seguenti parole:

Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni).

La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.

Tali modalità di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 (c.d. “fondo innovazione”) destinata all’acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture con imputazione all’esercizio in corso di gestione, ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”. Tale quota del 20% è impegnata anche tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa, nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa”.

In merito, infine, ai riflessi conseguenti alla contabilità economico finanziaria, di cui all’allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserita la seguente frase “Gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 “Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)” non determinano la formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, non determina la formazione di costi.”

Applicazione pratica del nuovo principio contabile

Le indicazioni di ARCONET prevedono che gli incentivi debbono necessariamente essere inseriti nel fondo delle risorse decentrate, mentre la contabilizzazione avviene operativamente nel modo seguente con esempio operativo:

  • L’opera pubblica di 1.000 è inserita al Titolo II della spesa con indicazione delle due componenti inserite nel quadro economico: 80 per incentivi del personale e 20 acquisto di beni o servizi;
  • Al fine di bilanciare in bilancio le spese del personale e quelle per beni e servizi dovranno essere accertate entrate per 100 nel Titolo III, di cui 80 per gli incentivi e 20 per beni o servizi;
  • Nel fondo decentrato iscritto a bilancio (quale componente esclusa dai limiti di cui all’art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017) è inserito il valore di 80 nel Titolo I (macroaggregato 1), mentre nella spesa corrente del Titolo I (macroaggregato 3) è inserito il valore di 20 (beni o servizi)

Al fine di poter pagare gli incentivi tecnici e le spese previste per l’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonché per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, si procederà nel modo seguente: per la liquidazione degli incentivi si emette il mandato nel Titolo II chiudendo la partita con la reversale del Titolo III e si emette il mandato di pagamento per il personale oggetto di incentivi, nel caso di destinazione a beni o attrezzature il mandato sarà emesso nei confronti del fornitore.

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