Le nuove regole della legge di bilancio sui vincoli di finanza pubblica non modificano le norme sull’utilizzo dell’avanzo libero

27 Agosto 2019
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La possibilità di utilizzare l’avanzo libero dell’ente alla luce della recente abrogazione delle sanzioni per mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica a partire dal 2018 ad opera dell’art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per i giudici contabili laziali (deliberazione n.83/2019) è un falso problema.

La domanda posta dal Comune

Il Sindaco di un Comune ha chiesto ai magistrati contabili  di poter utilizzare il proprio avanzo libero per il pagamento delle rette dei minori in una casa famiglia a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sostiene il Comune richiedente come a suo parere tale operazione sarebbe assentibile per due motivi, il primo in quanto la spesa da sostenere dovrebbe rientrare nella categoria “delle spese correnti a carattere non permanente” di cui all’art. 187, comma 2, lett. d), del TUEL, il secondo motivo in quanto a seguito delle nuove regole di finanza pubblica la costituzione degli equilibri di bilancio mediante l’uso dell’avanzo libero sarebbe oggi consentito a seguito della recente abrogazione delle sanzioni per mancato rispetto del pareggio di bilancio quale conseguenza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 823, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Le nuove regole dei vincoli di finanza pubblica

Secondo la Corte dei conti laziale, la possibile applicazione dell’avanzo di amministrazione in sede di predisposizione del bilancio di previsione, nulla ha a che vedere con le disposizioni riguardanti la composizione del risultato di amministrazione stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali ed i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio). Infatti, le nuove regole introdotte dalla legge di bilancio 2019 non incidono sull’impianto normativo fissato dall’art. 187 del TUEL sul diverso piano della disciplina della composizione del risultato di amministrazione e dei limiti funzionali all’utilizzazione dell’avanzo ivi fissati. In modo non diverso, la medesima disciplina non è modificata dalle regole finanziarie contenute ai commi 820 e 821 della medesima legge di bilancio che, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, regolano la verifica degli equilibri includendovi, a partire dal previsionale 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, secondo il prospetto degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (all. 10 del d. lgs. n. 118/2011).

In conclusione, il fatto che sia ormai abrogato il sistema di premi e sanzioni di cui all’art. 9 della legge n. 243/2012 e che la nozione di “risultato di competenza non negativo” vada oggi intesa con l’inclusione di risultato di amministrazione e FPV non determina una diversa lettura della disciplina della composizione del risultato, né il superamento dei limiti dettati dal TUEL all’applicazione dell’avanzo, che già precedentemente vincolavano gli Enti, in ordine ai casi e modi nei quali l’ordinamento la ritiene ammissibile.

La corretta classificazione della spesa delle rette dei minori

Le regole, in merito all’utilizzazione del risultato di amministrazione libero di amministrazione, possono essere disposte ai sensi dell’art.187 del Tuel, solo una volta intervenuta l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (entro il trenta aprile), a mezzo di variazione di bilancio. Ricorda il Collegio contabile come non sia consentito l’applicazione dell’avanzo di amministrazione nel corso dell’esercizio provvisorio, precedentemente all’approvazione del consuntivo, quando, cioè, ha carattere meramente presuntivo. In tale fase l’applicazione dell’avanzo è ammessa nei soli limiti degli accantonamenti o dei vincoli derivanti dall’esercizio precedente e per i relativi fini.

Pertanto, una vola approvato il conto consuntivo l’Ente utilizza l’avanzo nei casi elencati dall’art. 187 comma 2, del TUEL, e secondo i limiti ivi indicati, con la precisazione che l’elenco previsto dalla disposizione legislativa ha carattere tassativo e rappresenta anche l’ordine di priorità del suo utilizzo. In altri termini, l’avanzo libero potrà essere applicato nei casi di sopravvenute “spese correnti a carattere non permanente” (lett. d)) solo una volta verificata la non sussistenza:

  1. a) di debiti fuori bilancio;
  2. b) della necessità di adottare le misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del TUEL, ove non si possa provvedere con i mezzi ordinari;
  3. c) di spese di investimento da finanziare.

In altri termini, solo in presenza di spese sporadiche, impreviste, o che per natura si determinano una tantum, al verificarsi di eventi che rientrano nello svolgimento dell’attività gestionale dell’Ente, come quelle descritte all’art. 187, comma 2, è ammissibile il ricorso per la copertura ad una voce dell’entrata che si caratterizza anch’essa per incertezza nell’an e nel quantum quale è l’avanzo libero di amministrazione e che per sua natura è verificabile solo ex post, dopo l’approvazione al 30 aprile del consuntivo dell’esercizio precedente. A tale regola non sfugge neppure la spesa corrente a carattere non permanente richiamata dall’ente locale.

Le rette dei minori sopportate dai comuni per l’alloggio dei minori presso case famiglie, avviene su disposizione del giudice, con la conseguenza che essere sia annoverabile tra le spese di natura non permanente. Infatti, la spesa è del tutto esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune, il quale è tenuto a sopportarla comunque a fronte dell’ordine giudiziale, ovvero al ricorrere dei presupposti di necessità in qualunque tempo questi intervengano. Infine, secondo il Collegio contabile, neppure la continuità temporale eventualmente disposta dal giudice fino all’età maggiore degli assistiti assume connotazione di certezza tale da far venir meno il carattere di “non permanenza”, stante la sempre presente possibilità di mutamenti di destinazione dei giovani o di evoluzioni diverse del percorso assistenziale degli stessi, con conseguente esclusione della certezza della spesa.

In conclusione, i giudici contabili laziali ritengono detta spesa finanziabile con l’avanzo libero secondo le regole ed i criteri precedentemente enunciati.

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