Prospetto della tempestività dei pagamenti e il rispetto della riduzione della spesa. Le indicazioni dei giudici contabili

9 Settembre 2019
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A seguito di verifica dei conti di un comune siciliano, i magistrati contabili hanno rilevato gravi criticità ed in particolare, tra queste, la mancata allegazione nel conto consuntivo del prospetto relativo all’indice annuale dei pagamenti, oltre che al mancato rispetto della riduzione delle spese per acquisto beni, prestazioni di servizi, ed utilizzo di beni di terzi, dei limiti previsti dalla normativa in materia di contenimento delle spese. Qui di seguito le indicazioni della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana (deliberazione n.130/2019).

Indice di tempestività dei pagamenti

Il Collegio contabile siciliano, con riferimento al rapporto sulla tempestività dei pagamenti, ha rilevato la mancata allegazione al rendiconto del prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza di legge. In sede di controdeduzioni il Comune ha evidenziato che il prospetto relativo all’indice annuale dei pagamenti non è stato allegato al rendiconto, ma risulta tuttavia regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Precisa il Collegio contabile come a necessità di allegare al rendiconto di gestione il prospetto relativo ai tempi di pagamento delle transazioni commerciali discende da precise disposizioni di legge e che pertanto la pubblicazione sul sito istituzionale, seppur condivisibile, non può considerarsi sostitutiva dell’adempimento normativamente prescritto. Si evidenzia parimenti che il semplice monitoraggio dell’indice di tempestività dei pagamenti non esaurisce gli obblighi normativamente previsti in materia, atteso che risulta necessario adottare idonee misure organizzative per assicurare il tempestivo pagamento delle obbligazioni e migliorare sul piano procedimentale e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa in tale specifico ambito operativo, che il legislatore ha inteso tutelare in modo peculiare.

Riduzione delle spese disposte dalla legge

Sempre secondo i magistrati contabili altra criticità si riferisce alle spese per acquisto beni, prestazioni di servizi, ed utilizzo di beni di terzi, il mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di contenimento delle spese, con riferimento alla spesa per “relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità e trasparenza” e “formazione”. Inoltre, per il triennio 2018/2020 si rileva il mancato rispetto dei limiti normativamente previsti relativamente alle previsioni di spesa per “formazione” e per “missioni”.

In risposta ai rilievi del magistrato istruttore, si difende il Comune precisando che occorre circoscrivere il concetto di spese di rappresentanza, pubblicità e relazioni pubbliche, nel solco di quanto definito da diverse pronunce della Corte dei conti. Sotto tale profilo ritiene che vadano considerate tali quella tipologia di spese grazie alle quali l’Ente porta all’esterno della propria struttura notizie funzionali alla promozione dei servizi pubblici (spese di pubblicità) ovvero le spese effettuate per promuovere l’immagine del Comune, mentre esulano da tale ambito le spese erogate nell’ambito dei rapporti istituzionali in favore di soggetti esterni. Pertanto l’Ente sostiene che vadano estrapolate da tale coacervo le spese per attività culturali e turistiche ed allega apposita tabella riassuntiva. In merito alla mancata riduzione della spesa ex art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010, va ricondotto alla previsione di spesa relativa al capitolo della formazione professionale, in particolare a quella legata alla prevenzione della corruzione, formazione obbligatoria per il personale ai sensi della legge n. 190/2012, nonché in relazione alle disposizioni del regolamento comunitario 2016/679 in materia di privacy, di recente applicazione, come comprovato dalla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Dette spese sono state considerate dalla giurisprudenza contabile al di fuori dei rigidi limiti fissati dalla normativa indicata dal magistrato istruttore.

In questo caso il Collegio contabile reputa sufficienti i chiarimenti forniti dall’Amministrazione, alla luce anche della documentazione prodotta e della oggettiva necessità di realizzare talune attività formative, peraltro correlate a disposizioni di legge successivamente intervenute rispetto al d.l. n. 78/2010 e la cui mancata o non corretta applicazione può determinare l’irrogazione di rilevanti sanzioni, invitando comunque il Comune ad individuare soluzioni organizzative che consentano un contenimento dei costi previsionali stimati.

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