Doccia fredda per gli enti locali che avevano seguito le indicazioni dell’IFEL nella predisposizione del regolamento sugli incentivi tributari. Secondo l’IFEL, infatti, la prima condizione posta, affinché la distribuzione degli incentivi tributari restino al di fuori del limite dei vincoli di crescita del salario accessorio (art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017) è che l’ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico” di cui al D.lgs. n. 267 del 2000, ossia la condizione è comunque soddisfatta nel caso in cui l’ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale motivato previsto al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 151 del Tuel e, quindi, per il 2019 occorre fare riferimento alla data del 31 marzo 2019. Di diverso avviso la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna che, con la deliberazione n.52 del 18 settembre 2019, ha precisato che, invece, la condizione è soddisfatta solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
La disposizione della legge di bilancio 2019
L’art.1, comma 1091, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha previsto che:
“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.”
Le indicazioni dell’IFEL
In considerazione della non chiara formulazione della norma, l’IFEL ha pubblicato in data 28 febbraio 2019 una nota di approfondimento sul “Nuovo strumento di sostegno alle attività di gestione delle entrate comunali”, previsto dall’articolo 1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019, che reintroduce nell’ordinamento delle entrate comunali un dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario in un apposito Fondo, da utilizzare per il potenziamento della gestione delle entrate. Importate passaggio è rappresentato dalla precisa disposizione che prevede che l’ente possa considerare l’erogazione degli incentivi al di fuori dai limiti, previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (ossia importi del salario accessorio non superiori a quanto stanziato nell’anno 2016), a condizione dell’approvazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti dal testo unico degli enti locali. Tra le varie condizioni esaminate dall’IFEL la prima è stata proprio quella di chiarire quale sia il termine previsto dal Tuel di approvazione del bilancio di previsione. Secondo la fondazione dell’ANCI la condizione sarebbe comunque soddisfatta nel caso in cui l’ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale motivato previsto al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 151 del Tuel e, quindi, per il 2019 occorre fare riferimento alla data del 31 marzo 2019. Secondo i tecnici dell’IFEL, se il legislatore avesse voluto fare espresso riferimento ai termini non prorogati ordinariamente previsti dal Tuel lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando il termine del 31 dicembre per il bilancio di previsione, modalità peraltro adottata dal comma 905 della stessa legge di bilancio 2019 secondo cui i “comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente…”.
La posizione della Corte dei conti
Secondo i magistrati contabili emiliano romagnoli l’inciso di cui alla norma citata consente la facoltà di destinare risorse per incentivi al personale per l’accertamento di imposte municipali alla condizione dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”, e cioè nei termini previsti dall’art. 163, comma 1, Tuel, e dunque solo nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Infatti, continua il Collegio contabile, nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione dell’ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato, il legislatore, all’art. 163 citato, limita l’attività gestionale dell’ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale.
Le conseguenze
Al momento attuale, pertanto, tutti gli enti locali che avessero approvato il proprio bilancio di previsione oltre il termine del 31 dicembre ma entro i termini di proroga concessi dal Ministero, in presenza di una disciplina regolamentare approvata secondo le indicazioni dell’IFEL, dovranno procedere a modificare la destinazione del fondo, qualora non contrattato, al fine di evitare il rischio di corrispondere risorse al di fuori del limite previsto dalle disposizioni legislative, ovvero trovare soluzioni transitorie in attesa che si consolidino o meno le indicazioni del Collegio contabile emiliano romagnolo.
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