Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno, mentre il PEG deve essere approvato entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio, il ritardo nell’approvazione di questi documenti fondamentali rappresentano criticità dell’ente nella sana gestione delle risorse finanziarie. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti, Sezione del controllo della Regionale Sardegna, contenute nella deliberazione n.78 depositata in data 24 ottobre 2019.
L’approvazione del conto consuntivo in ritardo
Dall’esame dei conti di un Comune i giudici contabili sardi hanno verificato la violazione dell’art. 227, comma 1, TUEL per ritardo nell’approvazione del Rendiconto 2017 (avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 agosto 2018) e del Rendiconto 2018 (avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 19 luglio 2019).
Precisano i giudici contabili come una corretta tempistica di approvazione del Rendiconto sia espressione di una attività amministrativa efficiente e ben programmata. L’importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale, inoltre, è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 TUEL che individuano nell’approvazione del Rendiconto l’atto formale di definizione della consistenza quantitativa e qualitativa dell’avanzo, legittimante l’utilizzo di tale margine per le sole casistiche specificamente indicate e con i limiti ivi descritti. Pertanto, nella deliberazione che dovrà essere oggetto di pubblicazione da parte del Comune, è stata accertata la violazione dell’art. 227, comma 1, TUEL, per ritardo nell’approvazione del rendiconto 2017 e del rendiconto 2018.
Approvazione del PEG in ritardo
Sempre dall’esame dei conti è, altresì, emersa l’approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il 2017 con significativo ritardo (delibera di Giunta comunale n. 61 dell’11 settembre 2017) rispetto al termine finale, di cui all’art. 169, comma 1 del TUEL, dei 20 giorni successivi dall’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 24 aprile 2017), con ciò svuotando sensibilmente il valore programmatorio di tale atto.
Anche in questo caso il Collegio contabile accerta la violazione dell’art. 169, comma 1 del TUEL, per tardiva approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il 2017, che in considerazione della violazione il rilievo dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 33/2013.
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