La domanda posta da un Comune riguarda la possibilità di consentire ad un’associazione privata – affidataria, con apposita convenzione, della gestione di un edificio pubblico, adibito a centro sociale – di realizzare un gazebo, presso la struttura gestita dall’associazione, a proprie spese, oppure se il Comune medesimo debba richiedere al privato di versare l’importo dell’opera nelle casse comunali e realizzare l’opera facendo integrale applicazione del codice degli appalti. La risposta positiva è contenuta nella deliberazione n.67 del 31 ottobre 2019 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna.
I presupposti della domanda
Il dubbio del Comune nasce dalla disposizioni del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) che all’art.1, comma 2, lett. a) precisa quanto segue “Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione. 2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività: 1) lavori di genio civile di cui all’ allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche”.
La risposta positiva
Secondo il Collegio contabile emiliano romagnolo la risposta è positiva potendosi assentire la realizzazione di un’opera pubblica a spese del soggetto privato anche ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “Il presente codice [degli appalti] non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”.
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