Ulteriore stretta sugli obblighi di trasparenza nella legge di bilancio 2020

18 Dicembre 2019
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I dirigenti e i funzionari sono stati oggetto di specifici interventi, nella legge di bilancio 2020 attualmente approvata dal Senato in data 16 dicembre 2019, avuto riguardo alla normativa sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Le modifiche al d.lgs. n.33/2013

Sono state apportate le seguenti modifiche al d.lgs. n.33/2013 secondo il seguente testo a fronte:

ARTICOLO IN VIGORE ARTICOLO MODIFICATO INLEGGE DI BILANCIO 2020 DIFFERENZA
ART.46 COMMA 1
1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 1. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili Le modifiche interessano la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. Medesima sanzione a carico anche del responsabile della mancata pubblicazione;- dall’altra parte viene indicato che il danno all’immagine sia quantificato sulla base della retribuzione di risultato (per i dirigenti e i titolari di Posizione Organizzativa) e del trattamento accessorio della produttività individuale per il restante personale
ART.47 COMMA 1-bis
La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità di risultato, ovvero nella decurtazionedal 30 al 60 per cento sull’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o organismi interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2 Mentre al dirigente che non effettui la comunicazione degli incarichi comunque ricevuti a carico della finanza pubblica si continua ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro, per quanto riguarda il responsabile della mancata pubblicazione dei dati vi è un obbligo di decurtazione dal 30 al 60 percento della retribuzione di risultato (se dirigente o titolare di posizione organizzativa) ovvero la medesima percentuale variabile di decurtazione si applica al salario accessorio del responsabile della trasparenza. Si conferma che la medesima sanzione viene irrogata nei confronti del responsabile che non pubblichi della propria amministrazionei dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”.
ART.47 COMMA 2
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. Si tratta degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato. Anche in questo caso le modifiche interessano l’inadempienza che viene sanzionata con la decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza.

Si ricorda come le sanzioni previste dall’art.47 del d.lgs. n.33/2013 sono irrogate dall’Autorità nazionale anticorruzione sulla base di un proprio regolamento (attualmente è quello approvato dal Consiglio in data 16 novembre 2016 a seguito delle modifiche di cui al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97).

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