La funzione del fondo di riserva consiste nel permettere il finanziamento di maggiori o nuove spese, di solito di piccola entità, nei casi in cui si verifichino nel corso della gestione esigenze straordinarie e quando gli stanziamenti di spesa del bilancio si rivelino, durante l’esercizio, insufficienti.
Letteralmente l’art. 166 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede l’utilizzo del fondo di riserva “…nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.”
Per l’utilizzo del fondo di riserva, l’organo competente è la Giunta, che decide con propria deliberazione da comunicare successivamente all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità.
Il termine massimo è il 31 dicembre di ogni anno. Il codice del piano dei conti finanziario è il seguente: U.1.10.01.01.001.
Vi sono, comunque vari limiti di costituzione e di utilizzo del suddetto fondo. Vediamoli assieme.
Innanzitutto, l’ordinamento prevede un importo massimo perchè uno stanziamento illimitato svuoterebbe il Consiglio delle proprie competenze, passando di fatto alla Giunta un potere gestionale non in linea con gli artt. 42 (Attribuzioni dei consigli) e 48 (Competenze delle giunte), del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.Segue anche un importo minimo in coerenza con il fondamentale principio della prudenza (Vedasi punto 9 dei Principi generali o postulati, allegato 1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
Lo stanziamento complessivo del fondo di riserva, gestione di competenza, da inserire nel bilancio preventivo è pari a:
– valore minimo pari al 0,3% delle spese correnti;
– valore massimo pari al 2% delle spese correnti.
La metà dello stanziamento minimo (0,15% delle spese correnti) è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione, come prescritto dal comma 2bis dell’art. 166 del Tuel.
L’utilizzo del fondo di riserva comporta una conseguente variazione del piano esecutivo di gestione, ove adottato.
In relazione alla necessità di applicare criteri di bilancio prudenziali, il Legislatore prevede, in determinate condizioni, anche un innalzamento del valore minimo del fondo di riserva. Infatti, se l’Ente ha utilizzato in termini di cassa entrate vincolate, per far fronte a temporanee necessità di cassa (art. 195 del Tuel) o ha utilizzato anticipazioni di tesoreria (art. 222 del Tuel), il limite minimo del fondo di riserva passa dallo 0,30% delle spese correnti allo 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, ex art. 163 del Tuel, sono previsti limiti specifici dell’utilizzo del fondo di riserva. Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 8.12, indica testualmente: “Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione… nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente.
A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio.”.
È vietato assumere impegni sui fondi di riserva e sugli altri accantonamenti stanziati in bilancio (art. 7 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
Il fondo di riserva rimasto inutilizzato alla data del 31 dicembre non è impegnato, diventa economia di spesa e confluisce positivamente nel risultato di amministrazione dell’esercizio di riferimento.
Rimane tuttavia aperta una fattispecie residuale comunque possibile, che consiste nell’eventuale rifinanziamento nel corso della gestione del fondo di riserva, per il quale non sono fissati limiti specifici. In altri termini, si potrebbe eludere il limite massimo dello stanziamento di bilancio del 2% con una semplice variazione di bilancio in corso dell’esercizio.
La risposta si rinviene nell’ordinamento precedente, che si ritiene tutt’ora valida in assenza di specifiche indicazioni. L’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali di cui all’art.154 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Principio contabile n. 1, Programmazione nel sistema del bilancio, 12 marzo 2008, punto 53, specifica anche che “… non può essere rifinanziato tramite successive variazioni di bilancio, se non nel limite massimo complessivo, al lordo quindi degli utilizzi, del 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
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