La perdita del comune nel giudizio amministrativo di primo grado, con richiesta di sospensiva ma con decisione di andare direttamente nel merito in accodo delle parti davanti al Consiglio di Stato, avrebbe dovuto comportare un accantonamento al fondo rischi. La Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.30/2021) ha contestato al Comune il mancato accantonamento di importi per passività potenziali, giudicando tale omissione rilevante da un punto di vista contabile in ragione dell’importo particolarmente importante.
La vicenda
A seguito di contratto con un operatore economico per l’istallazione di un impianto fotovoltaico, il beneficio tratta dal Comune era consistito nei vantaggi tariffari del GSE con conseguente vendita della parte di energia prodotta. A seguito dei rilievi del GSE e di successiva revoca dei finanziamenti concessi il gestore richiedeva al Comune la restituzione dei benefici ricevuti superiori al milione di euro. Il Comune a seguito di impugnazione davanti al TAR della revoca disposta dal GSE, è risultato soccombente in primo grado con appello previa istanza cautelare accolta dal Consiglio di Stato. In fase di udienza, tuttavia, le parti decidevano di andare direttamente nel merito abbandonando l’ipotesi della sospensiva cautelare attivata dal Comune.
Alla richiesta dei magistrati contabili in merito all’accantonamento disposto nel bilancio di previsione a seguito di sentenza negativa, il Comune ha certificato il mancato accantonamento delle somme. A dire del Comune, per il tramite del difensore, ha precisato come l’esito sfavorevole del giudizio in corso non può, allo stato, ancora definirsi confermato da sentenza definitiva.
Le indicazioni dei giudici contabili
Per il Collegio contabile piemontese, pur non essendo ancora definita la controversia giudiziale, si è, evidentemente, in presenza di una “passività potenziale”, per la quale l’ente avrebbe dovuto, in forza di quanto previsto dai vigenti principi contabili (principio contabile 4/2 al punto 5.2 lettera h), ad effettuare idoneo accantonamento nel risultato di amministrazione a partire dal rendiconto riferito all’esercizio, in cui il contenzioso stesso fosse sorto, circostanza che non risulta, non essendo stato costituito alcun accantonamento in bilancio né previsionale né consuntivo nel competente esercizio, in difformità rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa. Nel caso di specie, infatti, l’eventuale definitiva soccombenza del Comune nel giudizio in corso comporterebbe, inevitabilmente, riflessi estremamente negativi sul bilancio dell’ente locale.
La Corte ha richiamato quanto indicato dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, vgs. Punto 5.2 lett.h), con riguardo alla necessità di costituire un fondo contenzioso nel caso in cui vi siano significative probabilità di soccombere o vi sia una sentenza non definitiva e non esecutiva di condanna.
Tale principio afferma che “in tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi”. Nel caso specifico, a seguito della sentenza negativa del TAR, avverso la quale è stato interposto appello dal Comune, con contestuale proposizione di un’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata. Tuttavia, alla camera di consiglio, le parti hanno concordato l’abbinamento al merito, a fronte dell’impegno del GSE a non portare in esecuzione il recupero delle somme contestate fino alla definizione della controversia. Tale contesto rende, comunque, evidentemente, incerta la situazione, per cui vi è necessità di effettuare un adeguato accantonamento di un fondo rischi contenzioso, sussistendo la necessità di almeno, progressivamente, garantire la sostenibilità dell’eventuale giudicato sfavorevole conclusivo. Infatti, il principio contabile sopra richiamato, sul punto, precisa “… In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente.” Detta operazione di accantonamento annuale, che il suddetto principio contabile, in materia di fondo contenzioso, impone di effettuare, in pendenza di giudizio, è, chiaramente finalizzato ad evitare che gli oneri derivanti dalla soccombenza possano gravare impropriamente sugli esercizi successivi.
Conclusioni
In ragione del mancato ed obbligatorio accantonamento, che potrebbe compromettere, in ragione dell’importo elevato, i futuri equilibri di bilancio, il Collegio contabile ravvisa la necessità che l’Ente implementi il Fondo contenzioso.
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Stefano Maini | 2020 Maggioli Editore
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