L’applicabilità all’Ente locale degli accordi previsti dalla legge fallimentare sui crediti tributari

5 Luglio 2021
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La questione di particolare rilevanza riguarda la possibilità da parte dell’Ente locale di poter addivenire ad una transazione sui propri crediti tributari secondo le disposizioni previste dalla legge fallimentare ed in particolare dell’art.182-bis (ristrutturazione dei debiti) o 182-ter (transazione fiscale). La risposta è stata fornita dalla Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.40/2021).

La domanda del Sindaco

Il Sindaco ha chiesto al Collegio contabile se sia possibile da parte dell’ente addivenire, nel fermo rispetto degli ulteriori requisiti oggettivi, alla stipula di un accordo ex artt. 182-Bis (ristrutturazione dei debiti) e 182-ter (transazione fiscale) della Legge fallimentare. L’accordo avrebbe ad oggetto sia crediti IMU sia crediti per oneri di urbanizzazione non più garantiti da polizza fideiussoria.

Le indicazioni del Collegio contabile

Le procedure oggetto di richiesta da parte del Sindaco si inseriscono in un quadro regolamentare riferito alle imprese in crisi ed alle procedure concorsuali, che consente all’imprenditore, in presenza di determinati presupposti, di trovare una soluzione ad uno stato di crisi o difficoltà finanziaria ricorrendo tra l’altro, agli istituti richiamati nella richiesta di parere: ristrutturazione del debito e transazione fiscale.
L’art. 182 bis disciplina l’accordo di ristrutturazione dei debiti che permette all’imprenditore in difficoltà, non necessariamente insolvente, di stipulare un contratto con i suoi creditori (che vantino pretese per un ammontare pari ad almeno il 60% dei debiti complessivi dell’imprenditore) per modificare i termini contrattuali delle posizioni debitorie originarie nell’ammontare e nei tempi di pagamento. L’accordo, corredato della richiesta documentazione, deve essere presentato al Tribunale per l’omologazione unitamente ad una relazione, redatta da un professionista (in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 67, III comma, lett d, L.F.), che attesti l’attuabilità dell’accordo stesso e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori che ne sono rimasti estranei.
L’art. 182 ter, invece, disciplina la transazione fiscale, che prevede la possibilità di convenire il pagamento in misura ridotta o dilazionata dei crediti tributari privilegiati e chirografari, sia quelli iscritti che non iscritti a ruolo, nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (l’istituto è praticabile soltanto in presenza dei presupposti che rendono ammissibili dette procedure). Alla transazione possono avere accesso soltanto gli imprenditori che si trovino in stato di crisi e che, ai sensi dell’art. 1 della Legge fallimentare, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

La transazione fiscale

L’art. 182 ter prevede quale criterio per individuare i tributi che possono essere oggetto di transazione fiscale, il soggetto che gestisce il tributo indipendentemente dalla natura o dalla tipologia del credito o della spettanza del gettito. Pertanto, possano essere inseriti nella proposta di transazione soltanto i tributi che sono gestiti dalle Agenzie fiscali, pur se di spettanza di altri enti. Secondo il Collegio contabile, i tributi locali potrebbero rientrare nelle operazioni di transazione anche se attribuiti alla gestione delle Agenzie fiscali da una convenzione tra l’ente locale e l’Agenzia stessa ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 300 del 1999.
Per gli Enti locali, quindi, che non abbiano dato luogo alla citata convenzione non potrebbero effettuare transazioni fiscale con la conseguenza che dovrebbero essere esclusivamente pagato per intero. Quest’ultima soluzione, tuttavia, non appare coerente con la normativa che, in questo caso, renderebbe i tributi locali più garantiti di quelli erariali nonostante i primi siano assistiti da un privilegio di grado inferiore rispetto a quelli erariali. Pertanto, essendo il credito dell’ente locale assistito da privilegio postergato, rispetto ai tributi erariali, questi non potrebbero avere un trattamento deteriore rispetto al primo.
Secondo il Collegio contabile, pertanto, appare più aderente alle finalità perseguite dagli istituti in esame l’interpretazione per la quale, al di fuori della transazione fiscale, i crediti (non solo fiscali) riferiti agli Enti locali possano comunque essere oggetto di accordo “transattivo” (con riduzione dell’ammontare del debito, dilazione di pagamento, ecc.), così come previsto per tutti gli altri crediti nell’ambito del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione.

Accordo di ristrutturazione

Le disposizioni di cui all’art.182-bis rappresenta lo strumento più adatto con il quale l’imprenditore può ricorrere per attenuare la pressione dei tributi e dei crediti degli Enti locali. Ciò in conformità all’obiettivo del sistema normativo, che è quello di evitare all’imprenditore in crisi il dissesto irreversibile dell’impresa consentendogli di ridurre in termini percentuali i crediti fiscali (e non), diversi da quelli oggetto di transazione.
In conclusione, il Collegio contabile toscano ritiene di poter affermare come, l’art. 182 bis, possa trovare applicazione ai crediti, non solo tributari, di spettanza degli enti locali, qualora non possano essere oggetto di transazione fiscale ai sensi dell’art. 182 ter.

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