Nonostante l’erogazione ricevuta delle anticipazioni di liquidità dalla Cassa Depositi e Prestiti, l’ente non ha seguito le regole stabilite nei principi contabili, e ha lasciato gli importi dovuti a residui passivi, contabilizzando le singole erogazioni in conto capitale con riduzione annuale degli stessi. La Corte dei conti Sezione di controllo per il Molise (deliberazione n.71/2021) pur rilevando l’inosservanza delle regole contabili, con la conseguenza che la totale pretermissione dei previsti accantonamenti esclude la riferibilità all’Ente del contenuto dell’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nonché delle vicende giurisprudenziali e normative seguite alla sentenza 4/2020 della Corte costituzionale.
Il caso
Dall’analisi dei prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione, alla voce “Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35/2013 e success. Modifiche” l’ente non ha effettuato alcun accantonamento. A seguito delle domande istruttorie è, invece, emerso che l’ente abbia richiesto le anticipazioni di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti. Dalla ricostruzione dei valori riferiti ai piani di ammortamento delle restituzioni previste, nell’arco temporale trentennale, la consistenza del mancato accantonamento avrebbe generato un notevole disavanzo non contabilizzato. Tuttavia, è stato accertato che l’ente abbia conservato le somme nei residui passivi titolo di “rimborso anticipazione Cassa DD.PP. Legge 35/2013” risalenti al 2013, importo diminuito di anno in anno a seguito del pagamento delle quote capitali dovute.
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