In sede di verifica del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità sono emerse alcun incongruità e, in particolare, la correttezza del calcolo non è risultata evincibile neppure dall’esame della nota integrativa al bilancio, dove vi è un’indicazione generica delle entrate escluse che riproduce sostanzialmente il testo del principio contabile senza alcuna ulteriore specificazione che consenta, in sede di controllo, di verificare i criteri adottati per operare tali esclusioni. Secondo la Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.114/2021) si è in presenza della violazione dell’esempio n.5 riportato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, secondo cui “con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”.
La verifica del FCDE
In sede di verifica dei conti consuntivi di un ente locale è emerso che per alcuni residui attivi TARSU/TIA/TARI/TARES non è stato indicato alcun accantonamento, nonostante per tale tipologia di entrata si riscontri, in generale, una elevata difficoltà di riscossione. Inoltre, dall’esame della relazione dell’Organo di revisione sullo schema di rendiconto risulta che il criterio di calcolo adottato è quello ordinario, secondo i criteri indicati dal principio contabile 3.3 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, ma non vi è alcuna considerazione sulla congruità di tale fondo. A fronte delle richieste di spiegazioni l’ente ha inviato unicamente l’indicazione delle voci che hanno concorso alla formazione del fondo, senza tuttavia alcuna dimostrazione in ordine alla corretta applicazione dei criteri di calcolo previsti dal punto 3.3. dell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011. Inoltre, non sono state indicate, sebbene siano state richieste, le voci di entrata escluse dal calcolo e le relative motivazioni. Questa ultima informazione, peraltro, non si evince nemmeno dall’esame della nota integrativa al bilancio dove vi è un’indicazione generica delle entrate escluse che riproduce sostanzialmente il testo del principio contabile senza alcuna ulteriore specificazione che consenta, in sede di controllo, di verificare i criteri adottati per operare tali esclusioni.
Dopo il contraddittorio con l’ente locale, è stato possibile rilevare dove vi è un’indicazione generica delle entrate escluse che riproduce sostanzialmente il testo del principio contabile senza alcuna ulteriore specificazione che consenta, in sede di controllo, di verificare i criteri adottati per operare tali esclusioni. In primo luogo, si evidenzia che l’Ente ha effettuato il calcolo del FCDE solo per alcune voci di entrata del titolo 1 e del titolo 3 senza indicare né nella nota integrativa al bilancio di previsione, né in sede istruttoria le voci di entrata escluse dal calcolo e la relativa motivazione.
Le indicazioni del Collegio contabile
I giudici contabili hanno ricordato all’ente come l’esempio n. 5 riportato nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 specifica che, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario, in primo luogo, “individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli”. Ma in modo particolare che con “riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”. Trattando poi la determinazione del FCDE in sede di rendiconto, nel medesimo esempio n. 5 si prevede che in tale occasione “è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti” con riferimento alle entrate che, in sede di redazione del bilancio, sono state ritenute idonee a dare luogo alla formazione di crediti di dubbia o difficile esazione.
Ai fini del rendiconto, pertanto, per l’individuazione delle voci di entrata per le quali si rende necessario determinare il FCDE assumono rilievo i criteri illustrati nella nota integrativa del bilancio.
Nel caso di specie, quindi, l’ente non ha assolto all’adeguata informazione richiesta dal principio contabile nella nota integrativa la bilancio. In altri termini, al fine di non considerare una entrata soggetta a svalutazione, la medesima deve essere necessariamente ancorata ad una concreta prospettiva di effettivo incasso, di cui deve essere data adeguata dimostrazione. In altri termini, in assenza della citata valutazione vi è il pericolo che non venga correttamente stimato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente pregiudizio per gli equilibri di bilancio derivante dall’assunzione di impegni di spesa che potrebbero non trovare un’adeguata copertura.
Ciò conduce al dubbio di congruità del FCDE accantonato, con evidente violazione dei principi contabili indicati dal punto 3.3. e dall’esempio n. 5 contenuti nell’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.
La grave irregolarità contabile riscontrata obbliga l’ente a rideterminare all’attualità i corretti valori del FCDE con la conseguenza che se “il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all’importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità”.
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