Al fine di verificare le componenti delle passività da ripianare, per il calcolo della durata del piano di riequilibrio, gli enti non possono farvi rientrare anche quelle oggetto di specifico intervento legislativo dove sia previsto un ripiano in via eccezionale. Secondo la Corte dei conti del Lazio (deliberazione n.108/2021), pertanto, ha errato l’ente locale nel considerare il disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui all’interno delle passività da ripianare il cui importo ha permesso di estendere il periodo massimo in 15 anni.
Le disposizioni legislative
Si ricorda come il legislatore sia intervenuto sulla durata del piano di riequilibrio, precedentemente fissato nel limite massimo di dieci anni, prevedendo nella legge di bilancio 2018 la durata in funzione del rapporto tra le passività da ripianare e l’ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente a quello di deli-berazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell’ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario
Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 percento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 percento 15 anni
Oltre il 100 percento 20 anni
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