Possibilità di utilizzo incassi derivanti dalle violazioni del Codice della strada

22 Ottobre 2021
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Il servizio di consulenza della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia risposta alla seguente domanda posta da un Comune.

L’Ente con la nota in riferimento chiede se sia possibile finanziare, almeno in parte, la spesa per l’indennità di turno e per l’indennità di servizio esterno con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada, di cui all’art. 208, comma 4, lett. c), e comma 5 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, comunicando al contempo la difficoltà dell’ente a rispettare il limite contrattuale delle indennità di cui al comma 7 dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018, anche utilizzando l’incremento del 25% dell’importo complessivamente stanziato nel 2016, avendo duplicato dal 2016 al 2021 l’organico del servizio di polizia locale.

Sentito il Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione di questa Direzione centrale, si esprimono le seguenti considerazioni.

Preliminarmente si sottolinea che con il comma 4 dell’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 il legislatore ha voluto correlare l’utilizzo dei proventi delle sanzioni previste dal Codice della strada ad un percorso di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e con il successivo comma 5 bis ha previsto la possibilità di finanziare, tra l’altro, progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relative alla guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti.

Intenzione del legislatore è quindi quella di legare l’incentivazione del personale ad una progettualità, che per sua natura identifica un percorso di individuazione degli obiettivi, di monitoraggio e di realizzazione, concludendo l’iter con la verifica dei risultati concretamente realizzati nel percorso di potenziamento delle attività di vigilanza.

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 5 del 22 marzo 2019, ha escluso la possibilità di integrazione del fondo per il lavoro straordinario con le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni in oggetto, atteso che «tale quota di proventi contravvenzionali confluisce nel “Fondo risorse decentrate” per la parte destinata agli incentivi monetari del personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Nella medesima pronuncia la Corte ha affermato che l’art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 «mira ad attuare il potenziamento

quantitativo e qualitativo dei servizi di controllo stradale mediante una più efficace progettazione della performance organizzativa e individuale.».

Si ricorda per completezza che l’art. 25 del CCRL 15.10.2018 ha previsto che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi 4 lett. c) e 5 del D.Lgs. 285/1992 sono destinati in coerenza con le previsioni legislative.

Come noto, nell’articolato contrattuale è stato posto un limite alla quantificazione dell’importo complessivo delle indennità (entro il quale sono compresi anche gli emolumenti citati dall’ente) che non può superare l’importo complessivamente destinato al finanziamento delle indennità nell’anno 2016. Il comma 7, secondo periodo, individua però la possibilità dell’incremento fino al 25%. Giova sottolineare che tale incremento è stato oggetto di diversi interventi della sede regionale della Corte dei Conti, che ha consigliato, anche in sede di certificazione del CCRL 2018, un atteggiamento prudenziale in relazione al ricorso a tale facoltà[1].

Dalle sopracitate disposizioni, in relazione all’utilizzo dei proventi in oggetto si evince quindi un orientamento proiettato ad una progettualità finalizzata al miglioramento e potenziamento delle prestazioni a favore della collettività, e non all’ordinaria gestione del personale.

Da quanto prospettato dall’Ente si denota che la difficoltà di rispettare i parametri contrattuali è correlata ad un incremento della dotazione organica avvenuto successivamente all’entrata in vigore del CCRL 15.10.2018. Al riguardo, si evidenzia che le parti contrattuali hanno previsto forme di adeguamento delle risorse di cui all’art. 32 comma 1, ma non forme di ampliamento del limite posto alle indennità di cui al comma 7 dell’art. 32. Tale adeguamento non è previsto, tra l’altro, neanche per il fondo destinato al finanziamento dello straordinario.

In base alle attuali disposizioni contrattuali, l’aumento dell’organico dell’ente non consente pertanto di aumentare l’importo del limite delle indennità di cui al comma 7 dell’art. 32 CCRL 15.10.2018.

L’Ente però potrebbe avvalersi delle disposizioni normative di cui all’art. 208 del D.Lgs. 285/1992 per individuare forme di incentivazione per il personale coinvolto nei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Per completezza si ricorda infine al Comune che, allo scopo di scongiurare qualsivoglia impatto negativo sul bilancio dell’ente, risulta opportuno adeguarsi alle indicazioni enucleate dalla Corte dei Conti, sezione

Lombardia, n. 369 del 25 settembre 2019, che – in estrema sintesi – invitando a effettuare opportuni monitoraggi, riconduce gli emolumenti accessori destinati alle incentivazioni del personale alle sole sanzioni amministrative al Codice della strada effettivamente riscosse, e non meramente accertate, ridotte dell’importo accantonato annualmente a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

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[1] Corte dei Conti, sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 47/2018.

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