Accantonamenti per passività potenziali e le regole da applicare

5 Novembre 2021
Modifica zoom
100%

La mancata dimostrazione attraverso la produzione di una relazione dettagliata sullo stato dell’arte del contenzioso da parte di un ente locale, contenuta in risposta al questionario da parte dell’Organo di revisione contabile, ha indotti la Corte dei conti della Basilicata (deliberazione n.76/2021) ha indicare le corrette regole di accantonamento.

Le risposta del revisore al questionario

Il revisore ha fornito due risposte negative sull’accantonamento per passività potenziali di un ente locale. Nella prima risposta ha stigmatizzato la mancanza di accantonamento, nonostante nel proprio parere al conto consuntivo avesse inviato l’ente a produrre una relazione esaustiva per calcolarne l’eventuale valore. Nella seconda risposta, in merito all’applicazione del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.2. lett. h), è stato ribadito l’inadempimento dell’ente ad aggiornare la propria posizione di contenzioso.

Le indicazioni del Collegio contabile

Oltre ai revisori dei conti, l’ente non ha fornito alcuna risposta anche al magistrato istruttore in merito al contenzioso in atto, evidenziando un comportamento poco diligente e contrario ai principi giuscontabili. Infatti, la ricognizione e il monitoraggio del contenzioso in corso non può che rappresentare i necessari presidi per garantire gli equilibri di competenza dell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza.

In merito ai principi di prudenza da applicare, ha continuato il Collegio contabile, essi sono stati indicati al punto 9, dell’allegato 1, del D.lgs. n. 118/2011.

In particolare, il principio contabile 9.2 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 individua tra gli accantonamenti il fondo spese e rischi dedicato alle passività potenziali e il principio 5.2 lettera h) dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 prevede la costituzione obbligatoria del fondo rischi contenzioso qualora, a seguito di controversia giudiziaria, sussista la significativa probabilità di soccombenza oppure si è in presenza di sentenza di condanna, non definitiva o non esecutiva, al pagamento di una somma di denaro. La consistenza dell’accantonamento al fondo deve essere tale da consentire l’eventuale pagamento degli oneri originati dai provvedimenti giudiziari, evitando così che impreviste passività incidano negativamente sugli equilibri di bilancio. Sul punto la Corte dei conti Sezione delle Autonomie (deliberazione n.6/2016) ha affermato che “Particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza”.

Una volta verificati tutte le controversie in corso, l’ente locale dovrà adeguare il fondo rischi con una motivata e puntuale analisi di ogni singola controversia classificando le passività potenziali secondo i seguenti principi:

– passività probabile, con indice di rischio almeno pari al 51%, che impone un accantonamento almeno pari a tale percentuale. Vi rientrano le ipotesi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi e i giudizi non ancora decisi ma per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr. documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

– passività possibile che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

– passività da evento remoto, il cui indice di rischio è inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Solo tali necessarie ed obbligatorie operazioni permetteranno all’ente locale, accantonando le relative risorse, garantendo a tal fine un equilibrio prospettico in caso di soccombenza e di pagamento delle spese richieste dal giudice in sede di soccombenza.

In ragione dell’importanza di tali accantonamenti, al fine di avere un risultato di amministrazione quanto più vicino possibile a quello reale, il Collegio contabile ha chiesto all’ente locale di fornire tempestivamente ogni utile informazione per consentire a questa Sezione di verificare l’appropriata determinazione del fondo in parola.

 

gara telematica acquisti codice contratti pubblici min


Corso on-line in diretta

Le operazioni contabili di fine anno negli Enti Locali
Novità e casistica operativa

 a cura di Francesco Cuzzola
Venerdì 3 dicembre 2021 ore 10.00 – 12.00


Le scadenze contabili di fine anno rappresentano un momento fondamentale per la corretta gestione finanziaria dell’Ente e, sebbene ormai usuali nell’attività del ragioniere, in realtà possono comportare dubbi e incertezze applicative, soprattutto con riferimento ad alcuni adempimenti oggetto di nuovi interventi legislativi quali, ad esempio, la normativa in materia di gestione della spesa per i lavori pubblici di somma urgenza (modificata dall’art. 1, co. 901, della Legge n. 145/2018).

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

>>>>>> LEGGI IL PROGRAMMA DEL CORSO

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento