Alla Corte dei conti le nuove partecipazioni

il sole24ore
16 Novembre 2021
Modifica zoom
100%

di S.Poz.

L’obbligo è da compensare con semplificazioni su indirette e bilancio consolidato
L’articolo 10 del disegno di legge sulla concorrenza interviene su uno degli articoli chiave del Testo unico delle società partecipate (Dlgs 175/2016), rafforzando in modo incisivo il meccanismo di controllo sulla creazione di nuove società.

Quello che era, infatti, un semplice spauracchio, ovvero l’invio dell’atto deliberativo di costituzione o acquisto di una partecipazione, anche indiretta,«a fini conoscitivi» alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, diventa adesso, per il riformato comma 4 dell’articolo 5, un invio alla «Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo»; la Corte, ricevuto l’atto, «delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. La segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale».

Il parere non è vincolante, certo, ma rappresenta comunque una pressione di ben altro tenore sul merito delle scelte dei singoli consigli comunali. Viene da chiedersi, però, se un nuovo impegno di questa entità non renda necessario pensare a un organismo della Corte più dedicato e specializzato nella materia, invece che a un coinvolgimento diretto delle Sezioni Riunite.

La scelta in ogni caso è condivisibile, sia chiaro, ma rende necessario un bilanciamento tra solennità, e quindi necessaria ponderatezza, negli adempimenti, con altrettanti elementi di semplificazione; esigenza oggi resa ancora più pressante dalle spinte alla efficienza che vengono giustamente dall’opinione pubblica.

Da qui una duplice proposta.

La prima è limitare il ruolo deliberativo degli organi degli enti soci solo alle partecipazioni dirette, che sono quelle che richiedono davvero la massima attenzione da parte del consiglio comunale. Non richiedere più una delibera consiliare per la costituzione di una partecipazione indiretta, o per la razionalizzazione ordinaria, sarebbe un atto di grande semplificazione, utile a eliminare problemi e complicazioni inutili.

La seconda è di ordine contabile. Quando alcuni, compreso chi scrive, chiesero l’introduzione del bilancio consolidato negli enti locali e nelle pubbliche amministrazioni in genere, lo fecero in primo luogo per fare crescere l’attenzione dei soggetti pubblici verso i loro organismi partecipati.

Oggi questo ruolo è esercitato grazie ai piani di razionalizzazione e in mille altri modi, ivi compreso l’articolo 5 del Testo unico delle società partecipate ora al centro del progetto di riforma con il disegno di legge sulla concorrenza. Ha senso, allora, continuare a pretendere dai comuni un adempimento astruso come è diventato il bilancio consolidato?

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento