Al fine di prevenire eventuali squilibri e criticità finanziarie prospettiche degli enti locali è necessario che i controlli dei magistrati contabili si soffermino sui parametri ed indicatori più significativi. La Corte dei conti dell’Emilia Romagna (deliberazione n.234/2021) spiega le ragioni del controllo attivate sugli enti locali sulla base degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l’indebitamento.
Il risultato di amministrazione
Il primo parametro da considerare, al fine di verificare la salute finanziaria di un ente locale è rappresentato dal risultato di amministrazione. Nel nostro ordinamento contabile, il risultato di amministrazione è definito, in termini puramente finanziari, dall’art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell’esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell’istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell’attuale formulazione dell’art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto. L’indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l’importo dell’accantonamento, sino all’effettiva riscossione delle stesse. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione. Pertanto, a dire del Collegio contabile, è chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell’intera gestione finanziaria dell’Ente.
L’equilibrio di bilancio
Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell’art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell’integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l’allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.
Indebitamento
Il terzo elemento fondamentale per la verifica della gestione di un ente locale è rappresentato dal suo indebitamento, dove il debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione. Per tale motivo, il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell’indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l’altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall’indebitamento. Si ricorda come l’art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento. Da un punto di vista quantitativo l’art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell’ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell’ente.
Conclusioni
Effettuate le sopra indicate premesse, il Collegio contabile emiliano-romagnolo, conclude evidenziando come le tre dimensioni fondamentali della gestione, ossia risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento, sono tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell’ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.
Corso on-line in diretta
PNRR – Gli Enti Locali nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
ruolo, risorse, rendicontazione e controllo. Istruzioni operative
a cura di Sonia Caffù e Giorgio Centurelli
Giovedì 30 novembre 2021 ore 9.00 – 12.00
Partendo dall’illustrazione del quadro generale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e delle relative risorse, il corso esamina l’impianto innovativo del dispositivo (Programma di performance) ed il ruolo di milestones e target (M&T).
La prima parte dell’analisi focalizza l’attenzione sulle disposizioni attuative, con particolare riferimento a quelle di interesse per gli Enti Locali. Saranno inoltre approfondite le principali linee di intervento di interesse dei Comuni attraverso specifici focus su:
– risorse disponibili;
– Ministeri competenti;
– tempi di attuazione.
La seconda parte descrive le procedure ed i processi che regolano il PNRR, ovvero il flusso di rimborso comunitario, la rendicontazione ed il controllo per il conseguimento dei target e milestone e per garantire il principio della sana gestione finanziaria.
L’obiettivo finale è quello di svolgere un’analisi comparativa delle misure di governance previste per il Piano e di quelle riferite alla programmazione dei Fondi strutturali europei, evidenziando il ruolo degli Enti Locali e le modalità previste per l’accesso alle risorse finanziarie. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento