L’Amministrazione non può negare, alla dipendente che intende tutelare in sede giudiziaria, l’accesso agli atti richiesti, obiettando che i medesimi erano stati già consegnati all’interessata in allegato al contatto di assunzione ovvero ad altri atti amministrativi già in suo possesso e che altri erano, comunque, reperibili nel sito Web istituzionale dell’Amministrazione. Secondo il TAR per la Sardegna (sentenza n.753/2021) ’eventuale reperibilità di un documento richiesto sul sito Web dell’Amministrazione non costituisce una valida ragione per negare alla richiedente visione e copia dello stesso, anche qualora un documento sia in passato già stato consegnato all’odierna richiedente non esclude suo il diritto attuale a ottenerne nuovamente visione e copia.
Il caso
Una dipendente con contratto di lavoro a part-time presso un Consorzio, con la qualifica di Tecnico categoria C1, nonostante il giudicato di condanna del Consorzio concederle visione e copia dei seguenti atti amministrativi: 1) esito della valutazione delle attività relative al piano delle performance 2018/2020 espressa nei propri confronti; 2) pianta organica in vigore e attuale struttura degli uffici e relativi impieghi del personale con assegnazione di profilo e mansioni; 3) documenti contenenti il piano ferie richieste e/o assegnate al personale impiegato presso l’Ente livello B) e C) per l’anno 2018 e per l’anno 2019; 4) documenti contenenti il Regolamento Contributi e il Regolamento per gli acquisti verdi come indicato nel piano di performance anno 2018-2021 quale oggetto degli obiettivi comuni; 5) verbale di constatazione predisposto dal Direttore del Consorzio durante la riunione; 6) atti inerenti lo stato della procedura di contestazione disciplinare trasmesse via PEC in pari data, nonché altra contestazione disciplinare; 7) piano delle performance per l’anno 2019.
A supporto della richiesta la dipendente evidenziava di aver avviato contenzioso con l’ente che si sarebbe reso responsabile di plurimi comportamenti lesivi della sua sfera personale e professionale – tra i quali l’avvio di plurimi procedimenti disciplinari del cui esito non le è mai stata data notizia, la costante esclusione dall’organizzazione del lavoro, la valutazione peggiore rispetto agli altri colleghi, motivata solo numericamente, delle attività svolte in vista degli obiettivi stabiliti nel piano della performance per l’anno 2019 (non tempestivamente comunicati all’interessata), il sistematico e immotivato rigetto delle sue istanze di ferie – per cui l’accesso agli atti richiesti sarebbe stato funzionale alla sua piena difesa nelle sedi competenti.
La difesa dell’Ente
L’ente aveva obiettato che alcuni degli atti richiesti erano stati già consegnati all’interessata in allegato al contatto di assunzione ovvero ad altri atti amministrativi già in suo possesso e che altri erano, comunque, reperibili nel sito Web istituzionale dell’Amministrazione. Inoltre, ha contestato l’esistenza di una relazione richiesta dall’interessata, nonché precisato che mai erano state apportate modifiche alla pianta organica, all’organigramma o al funzionarigramma e che la documentazione relativa alle ferie concesse agli altri dipendenti non era stata consegnata alla richiedente perché nella sua istanza di accesso si parlava genericamente di “documenti contenenti il piano ferie richieste e/o assegnate al personale impiegato presso l’Ente, livello B e C, per l’ anno 2018 e per l’ anno 2019”.
La decisione del TAR
Il Collegio amministrativo di primo grado ha, preliminarmente, evidenziato come con precedente sentenza sono state accolte le doglianze della ricorrente con condanna dell’ente all’accesso della documentazione richiesta. Nonostante la sentenza, non avendo nulla ricevuto la ricorrente, ha chiesto con il presente giudizio l’ottemperanza della sentenza.
Nel caso di specie, merita accoglimento in primo luogo, la domanda volta a ottenere ottemperanza al giudicato sul diritto di accesso ai documenti richiesti, vista la totale e ingiustificata inottemperanza alla predetta sentenza da parte dell’ente, con obbligo di visione e copia di tutti i documenti richiesti, precisando inoltre quanto segue:
- l’eventuale reperibilità di un documento richiesto sul sito Web dell’Amministrazione non costituisce una valida ragione per negare alla richiedente visione e copia dello stesso, posto che la ricorrente, vantando un interesse personale e differenziato all’accesso, ha affidato le proprie richieste alla disciplina sull’accesso “classico”, dettata dalla legge n. 241/1990, la quale non contempla eccezioni al sopra descritto diritto di visione e copia (salva la possibilità di invio telematico, ma sempre in via diretta e personale, dei documenti prevista dall’art. 13 del d.p.r. n. 184/2006), a differenza di quanto previsto dalla disciplina sul c.d. “accesso civico”, che viceversa consente all’amministrazione di fare riferimento al contenuto del proprio sito Web istituzionale;
- nel caso in cui, per ipotesi, uno dei documenti richiesti dovesse risultare inesistente, l’ente dovrà compiutamente darne atto, indicandolo specificamente e illustrando le ragioni, di fatto o giuridiche, di tale inesistenza, in modo da consentire all’interessata un’adeguata difesa anche su questo punto, in tutte le sedi competenti;
- il fatto che un documento sia in passato già stato consegnato all’odierna richiedente non esclude suo il diritto attuale a ottenerne nuovamente visione e copia;
- il fatto che un atto non abbia mai subito modifiche non esclude, ovviamente, il diritto dell’interessata a ottenerne, comunque, visione e copia;
- spetta alla ricorrente anche l’accesso agli atti di concessione delle ferie al resto del personale, in quanto potenzialmente utile alla sua tutela in termini comparative.
In caso di inottemperanza entro 10 giorni dalla notifica all’ente della presente sentenza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta le cui spese sono poste a carico dell’Ente.
Nel caso di specie, l’ente è stato anche condannato alle spese di giudizio in ragione della soccombenza.
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