La questione nasce da un eventuale ritardo tra data di deliberazione del Consiglio comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario e data di approvazione del piano pluriennale di riequilibrio di un ente locale. Per la Commissione di stabilità del Viminale il piano era da considerarsi tardivo e, pertanto, restituito ai giudici contabili, mentre per la Corte dei conti della Campania (deliberazione n.248/2021) il piano è da considerarsi tempestivo in ragione del legittimo affidamento dell’ente del rispetto dei termini previsti all’epoca dell’approvazione del piano.
Il ragionamento della Commissione
Il Consiglio comunale di un ente locale ha deliberato in data 07/08/2019 il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000. Sempre il Consiglio comunale in data 28/11/2019 ha adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. A dire dei tecnici del Viminale il piano è stato adottato fuori dai termini perentori previsti dall’art. 243-bis d.lgs. 267/00 che al comma 5 prevede che “Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 …”. In altri termini, i 90 giorni cui si aggiungerebbero i dieci giorni sarebbero scaduti il 05/11/2019 e non il 28/11/2019.
In ragione della tardività della delibera di adozione del piano, il Viminale ha trasmesso gli atti alla Sezione della Corte dei conti per le successive determinazioni.
Le indicazioni della Corte
A dire del Collegio contabile, il nuovo orientamento della Sezione prevede ora che l’esecutività delle deliberazioni si consegua al 10° giorno dalla loro pubblicazione, ex art. 134 comma 3, TUEL. Infatti, il procedimento di pubblicazione, di cui all’art. 124 TUEL, nasce e si esaurisce con l’affissione telematica all’Albo pretorio on line del provvedimento collegiale e da esso discendono soltanto effetti di conoscibilità, in uno con il dovere di mantenere in stato di pubblicazione l’atto per un tempo massimo di 15 giorni. Pertanto, al procedimento di pubblicazione è estraneo ogni profilo di esecutività della deliberazione.
A tali conclusioni la Sezione è pervenuta a seguito della corretta interpretazione degli articoli 124 e 134 del Tuel.
L’art. 124, primo comma, del TUEL è volto ad assicurare unicamente funzioni di pubblicità ed in tal senso impone un termine obbligatorio di pubblicazione, cui riconnette una presunzione di conoscenza da parte dei cittadini.
L’art. 134, terzo comma, del TUEL, invece, risponde a canoni di oggettiva garanzia giuridico-sociale e ha la diversa funzione di stabilire la data certa di esecutività dell’atto, da intendere quale attitudine del provvedimento amministrativo a produrre effetti e ad essere portato ad esecuzione. La norma, in sostanza, prescinde dagli aspetti della pubblicità dell’atto stesso e dalla relativa conoscenza da parte dei cittadini.
Tali indicazioni trovano conferma anche nel codice del processo amministrativo che ha previsto che il termine perentorio di sessanta giorni per ricorrere avverso “gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale”, decorre “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge”, e quindi, per le delibere collegiali, dalla scadenza del termine di cui all’art. 124 TUEL.
Nel caso in esame, alla luce del sopra riportato orientamento, l’adozione del piano è tardiva, atteso che la pubblicazione della delibera con la quale si è deciso il ricorso al piano di riequilibrio è avvenuta in data 7/08/2019, mentre la successiva adozione dello stesso è avvenuta in data 28.11.2019, ossia oltre il termine perentorio di novanta giorni, di cui all’art. 243 bis, comma 5, TUEL, il cui dies a quo va collocato a decorrere dal decimo giorno dalla pubblicazione della predetta delibera (con la quale si è deciso il ricorso al piano di riequilibrio medesimo), con la conseguente scadenza da collocarsi alla data del 15/11/2019.
Va detto che tale nuovo orientamento si è consolidato solo di recente, ossia successivamente alla data dell’adozione del piano del Comune, il quale ha ritenuto che, la esecutività della delibera, una volta decorso il termine di 10 gg, avrebbe dovuto calcolarsi dalla scadenza dell’ulteriore termine di pubblicazione di 15 giorni. Si riteneva, in sostanza, che, i due termini – di pubblicazione e di esecutività – si saldassero, in modo tale che un atto collegiale diventasse esecutivo solo quando, terminato il periodo di pubblicazione (15 gg.), fossero decorsi altri dieci giorni. In altri termini, l’orientamento allora vigente avrebbe determinato il rispetto della perentorietà del termine di adozione del piano. In questo caso si tratterebbe di garantire il legittimo affidamento dell’ente sulla consolidata interpretazione giurisprudenziale allora vigente.
In conclusione, nel caso in esame, in ragione del legittimo affidamento dell’ente all’epoca dell’adozione del piano di essere nei termini, il Collegio contabile ravvisa la tempestività della adozione del piano in esame.
Pertanto, con la deliberazione corrette il Collegio contabile ha invitato la Commissione speciale, istituita presso il Ministero dell’Interno ex art. 155 del TUEL, a procedere all’esame dello stesso e a tutti i conseguenti adempimenti di legge.
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