Società controllate da enti locali e limiti massimi dei compensi agli amministratori

3 Dicembre 2021
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A seguito del controllo del piano di razionalizzazione delle società partecipate sono emerse delle criticità e, in particolare, l’aumento dei compensi agli amministratori superiori ai limiti fissati Art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012. L’analisi della Corte dei conti dell’Emilia Romagna contenute nella deliberazione n.244/2021.

La società partecipata

L’analisi è stata condotta, tra l’altro, su una società Farmacie comunali partecipata dal Comune al 51 per cento, al 1% da dottori farmacisti dipendenti, al 48 per cento da socio privato. Nel caso di specie, il Comune esercita un controllo di tipo solitario in quanto possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.  Accanto allo statuto societario, risulta in essere patto parasociale tra il socio Comune e socio privato. E’ previsto che la società può essere amministrata, “alternativamente”, in base a quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, in quest’ultimo caso nel rispetto della normativa di parità di genere. Sul punto ha evidenziato il Collegio contabile che esiste l’art.11, comma 2, del TUSP che espressamente dispone: “L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”, mentre il successivo comma 3 consente un consiglio di amministrazione composto di tre o cinque membri con apposita motivazione. La prima composizione collegiale risulta opzionata nello statuto aziendale. la società risulta amministrata da un consiglio di amministrazione, formato da tre componenti, nominati nell’assemblea. Nella governance societaria è stabilito che il Comune esprima due componenti il consiglio di amministrazione ed il Revisore Unico, mentre il socio privato esprima un componente il consiglio di amministrazione. Quanto al compenso dell’organo amministrativo, il Comune nel 2017 lo dichiara pari ad euro 70.000, nel 2018 pari ad euro 66.632, nel 2019 pari ad euro 58.968; i medesimi importi sono esposti in “Nota integrativa abbreviata, altre informazioni” al bilancio. Nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 risulta sensibilmente ridotto ad euro 31.6859 (compenso per l’organo amministrativo 2020 pari ad euro 28.768 e contributi previdenziali a carico dell’azienda per euro 2917). Nella delibera assembleare societaria del 2021, approvativa del bilancio 2020, risulta motivata la nomina del consiglio di amministrazione composto di tre membri. La motivazione discende in un considerevole aumento del fatturato che, nel corso degli anni, è passato da € 2,7 milioni nel 2008 e con l’avvento del socio privato ad oltre €. 6 milioni nell’esercizio 2020, come risulta dall’ultimo bilancio approvato. In questo caso al Comune sono spettati due componenti il consiglio di amministrazione ed il Revisore Unico, mentre al socio privato è spettato l’altro amministratore. Quanto al compenso del consiglio di amministrazione, nella citata deliberazione assembleare 2021, viene individuato un compenso fisso, che nella stessa si specifica determinato ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Tusp, pari ad euro 28.000, poiché il costo sostenuto per l’organo amministrativo nel 2013 viene dichiarato pari a 35.000 euro. Tuttavia, risulta altresì attribuito un premio di risultato per l’anno 2021 al consiglio di amministrazione di entità variabile (euro 30.000 o euro 35.000), collegato al contemporaneo superamento di prestabiliti valori del volume d’affari e di reddito operativo lordo.

La rilevazione della criticità

Ricorda il Collegio contabile come le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 prevedano che “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.

Evidenzia il Collegio contabile, in modo non dissimile da altre deliberazioni sulla questione, come la locuzione di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, laddove fa riferimento al “costo complessivamente sostenuto nel 2013” e dunque ad una espressione comprensiva di tutti i costi sostenuti per questa voce di spesa. Pertanto, il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell’anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica. Si tratta, pertanto, di una violazione delle norme cogenti poste a presidio della finanza pubblica.

In merito ai costi di funzionamento, il Comune non evidenzia la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e non accompagna a tale asserzione un’analisi degli stessi.

In conclusione, il Comune è chiamato a produrre, la pertinente dimostrazione documentale circa il rispetto del citato parametro dell’80 percento, avuto riguardo ai complessivi importi corrisposti a titolo di compenso agli amministratori della società a controllo pubblico Farmacie Comunali.

 

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