PREMESSA
Per facilitare l’attuazione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la gestione degli interventi da esso previsti e finanziati il Governo è intervenuto a più riprese nel corso del 2021 attraverso gli strumenti normativi previsti per la sua governance. In particolare fanno riferimento al tema i due principali provvedimenti legislativi in argomento:
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Sulla base di tali provvedimenti, tenendo conto che il secondo è intervenuto a modificare in parte quanto stabilito in merito dal primo allargandone ulteriormente le possibilità, i Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR oggi possono effettuare a tal scopo un reclutamento straordinario di personale a tempo determinato e quelli più piccoli (ossia i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) possono usufruire di un concorso finanziario alla copertura del relativo costo.
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR
In base agli interventi normativi citati le amministrazioni titolari dei singoli interventi previsti nel PNRR possono infatti imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione (art. 1 DL n. 80/21).
Un apposito provvedimento ha stabilito modalità, condizioni e criteri in base ai quali le amministrazioni interessate possono imputare detti costi al PNRR (Circolare Ragioneria dello Stato n.4 del 18 gennaio 2022) chiarendo in via preliminare che non sono rendicontabili i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi (quali: attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi stessi) anche se svolti da personale aggiuntivo assunto a tempo determinato, perché si tratta di costi connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, a carico dei relativi bilanci. Sono invece ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti: in questa categoria rientrano le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto appunto dal DL 80/21.Tali spese dunque potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR. Tra le attività espletabili dal personale in questione, se riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, vi sono tutte quelle tipicamente attribuibili agli uffici tecnici dell’Ente, quali: progettazione, direzione lavori, collaudo, partecipazione alle commissioni aggiudicatrici. I costi in questione potranno essere quindi posti a carico del PNRR nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico ed entro un importo massimo stabilito in percentuale e in valore assoluto rispetto al costo totale ammesso a finanziamento. Le stesse Amministrazioni centrali titolari delle singole linee di intervento del PNRR potranno stabilire, all’interno dei finanziamenti del Piano e/o selezionano le proposte progettuali di competenza, specifiche modalità, condizioni e criteri in base ai quali le Amministrazioni titolari dei singoli progetti possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR.
AGEVOLAZIONI NORMATIVE PER LE ASSUNZIONI STRAORDINARIE A TEMPO DETERMINATO
Le assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità da parte dei Comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti finanziati dal PNRR sono agevolate sul piano amministrativo attraverso la rimozione di alcuni dei vincoli finanziari e di pianta organica che attualmente impediscono alle Amministrazioni di procedere ad assunzioni. Si tratta di deroghe valide solo per contratti sottoscritti per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
In merito ai vincoli finanziari sono stati introdotti due vantaggi: da un lato individuando un budget occupazionale a tempo determinato aggiuntivo, dall’altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato (art. 31-bis DL n. 152/21). Le assunzioni infatti possono essere effettuate in deroga ai vincoli esistenti di spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell’anno 2009 validi per tutti i Comuni e quelli relativi alla spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente in vigore per i Comuni in dissesto. La spesa di personale derivante dalle assunzioni a termine per il PNRR non rileva inoltre ai fini della determinazione dell’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato. Infine le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dalla Legge 296/2006.
La spesa aggiuntiva per le assunzioni straordinarie consentite ai Comuni per la gestione dei progetti del PNRR può essere effettuata nel limite di un valore calcolato sulla base della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, applicando una percentuale distinta per fascia demografica stabilita dal Decreto.
Le assunzioni straordinarie sono consentite anche ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario.
SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE ASSUNZIONI DEI PICCOLI COMUNI
Il Governo ha istituito inoltre un Fondo ad hoc per concorrere alla copertura dell’onere che i piccoli Comuni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) dovranno sostenere per le assunzioni a tempo determinato finalizzate alla gestione dei progetti del PNRR, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse saranno ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR sulla base del monitoraggio delle relative esigenze.
I Comuni interessati devono pertanto comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 gennaio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all’attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel proprio bilancio (art. 31-bis comma 5 DL n. 152/21). Tuttavia detto termine non è perentorio: è necessario infatti attendere le istruzioni sulle modalità di comunicazione da parte dei Comuni che dovranno essere fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica che sul proprio sito ha pubblicato un avviso in cui si precisa che il termine per presentare le richieste di accesso al fondo verrà comunicato non appena sarà disponibile il sistema di ricezione delle comunicazioni da parte dei Comuni interessati.
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