di Stefano Pozzoli
Decadono i contratti per i dipendenti scelti senza ricorrere a procedure selettive
Con la sentenza 2538/2022 la Cassazione torna sulla validità delle assunzioni nelle società a controllo pubblico effettuate senza seguire modalità ispirate all’ordinamento del lavoro nelle Pa (D.Lgs. 165/2001).
La sentenza riguarda l’articolo 18 del Dl 112/2008, trasfuso poi nell’articolo 19 del Tusp. Il fatto che si arrivi oggi a sentenza definitiva rende evidente quanto sia implacabile il peso della nullità, che è imprescrittibile e rappresenta una spada di Damocle su ogni assunzione irregolare.
Come rileva la Cassazione, l’articolo 18 del Dl 112/2008 ha esteso alle controllate della Pa che gestiscono servizi pubblici locali «le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1418, primo comma del Codice civile; tale nullità è ora espressamente prevista dall’articolo 19, comma 4 del Dlgs 165/2016». L’articolo 19 riguarda tutte le società a controllo pubblico.
Per la Cassazione «la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge» è «causa di nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura indipendentemente dalla circostanza che gli odierni ricorrenti vi abbiano dato causa».
L’articolo 19 del Tusp ha fatto salva, in relazione all’articolo2126 del Codice civile, la retribuzione percepita nel corso del rapporto, seppure nullo; aspetto rilevante sul piano della responsabilità contabile del datore.
La norma si concentra sul reclutamento ma lascia molti dubbi per i casi in cui il contratto di lavoro viene trasferito da una società a un’altra, quando c’è il cambiamento soggettivo del gestore. È caso del “cambio appalto” e, in generale, della clausola sociale, su cui vi sono pareri discordi, in special modo se il nuovo gestore è una società in house (Anac, parere del 12 marzo 2021).
Incertezze sussistono perfino nel caso di acquisizione di un ramo d’azienda, che dovrebbe garantire la continuità del rapporto in base all’articolo 2112 del Codice civile. In questo caso non si può neppure parlare di «reclutamento» ma, la giurisprudenza non sempre è lineare.
Tutto ciò crea un ennesimo ostacolo a una rapida conclusione delle aggregazioni fra società pubbliche. Operazioni che tutti auspicano, per le evidenti economie di scala, della necessità normativa di raggiungere l’unicità dei gestori a livello di ambito territoriale e per la razionalizzazione delle società pubbliche. Ma rese inutilmente complicate dalla mancanza di un’esaustiva definizione delle regole sulle operazioni straordinarie e sulla continuità dei rapporti di lavoro.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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