di Vincenzo Giannotti
CASSAZIONE: L’ACCORDO DECENTRATO È INEFFICACE SENZA L’OK DELL’ORGANO DI CONTROLLO
L’accordo decentrato legittima l’ente a corrispondere il buono pasto ai vigili impegnati nel turno serale, senza necessità che il turno antimeridiano continui anche nel pomeriggio. L’eccezione a quest’ultima regola è contenuta nell’art.13 del Ccnl del 14/09/2000 che ha previsto la possibilità, da parte degli enti, di individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, «figure professionali» che possono fruire di una pausa pranzo da collocare «all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro», senza alcuna preclusione al buono pasto per la cena. Tuttavia, l’accordo decentrato è valido ed efficace solo se la maggiore spesa sia stata certificata dall’organo di revisione contabile, in mancanza l’accordo decentrato è inefficace. Sono queste le indicazioni della Cassazione (sentenza n.5679/2022) che ha giudicato, da un lato legittima l’erogazione dei buoni pasto nel turno serale dei vigili così come stabilito nella contrattazione decentrata, ma ha, dall’altro lato, precisato l’inefficacia di tale accordo in assenza della certificazione della spesa da parte dell’organo di revisione contabile.
La vicenda I giudici di piazza Cavour sono nuovamente intervenuti in giudizio, a seguito dell’azione revocatoria di un ente locale, in quanto per errore non era stato considerato depositato il contratto decentrato. E’ stata, pertanto, esaminata l’opposizione dell’ente, alla liquidazione dei buoni pasto ai vigili nei turni serali, in quanto l’accordo decentrato era stato posto in violazione di una norma del contratto collettivo che impone la continuazione del servizio antimeridiano anche in orario pomeridiano, escludendo di conseguenza la possibilità del pagamento nei turni serali, ossia l’erogazione dei buoni posto sostitutivi della cena. Infine, l’ente lamenta, in ogni caso, la nullità dell’accordo decentrato per l’assenza del parere obbligatorio dei revisori dei conti, in merito alla sostenibilità finanziaria della spesa. Le indicazioni della Cassazione L’eccezione avanzata dall’ente locale, sulla erogazione vietata dei buoni pasto in caso di turno serale dei vigili, è smentita dalla disposizione contrattuale di cui all’art.13 del Ccnl 9.6.2006. Quest’ultima norma, infatti, prevede la possibilità di individuare, mediante Accordo Decentrato, alcune figure professionali, tra cui quelle dell’area della vigilanza, per le quali il buono pasto poteva essere correlato a pause collocabili anche all’inizio o alla fine del turno di lavoro, ossia senza esclusione della loro erogazione nelle fasce serali (esempio 18.00-24.00 oppure 19.00-01.00), per compensare in via sostitutiva la cena dei dipendenti.
E’ stata, invece, considerata fondata l’eccezione della mancata previa verifica, della spesa da sostenere, da parte dell’organo di revisione, mancando a tal fine il relativo parere richiesto obbligatoriamente dalla normativa contrattuale (art.5, comma 3, Ccnl 01/04/1999 sulla compatibilità della spesa con i vincoli di bilancio). Nel caso di specie, infatti, deve essere considerata errata la sentenza della Corte di appello secondo cui ad impedire la rilevanza del vizio, potrebbe stare la successiva delibera comunale di recepimento di quell’accordo decentrato. Per la Cassazione non vi è alcun dubbio che, una tale delibera, se fondata su un accordo integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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