di Alessandro Germani
Milleproroghe in Gazzetta
Fondo centrale con garanzia più elevata per imprese in difficoltà – In Gazzetta il testo del Dl aggiornato con le modifiche del Parlamento
I criteri di valutazione sono tornati quelli ordinari Possibili nuove derogheLa conversione del Milleproroghe (la legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15 e il testo del Dl 30 dicembre 2021 n. 228 coordinato con le modifiche sono stati pubblicati il 28 febbraio in Gazzetta) ha previsto un’estensione delle modalità di intervento (ordinario) del Fondo centrale di garanzia a sostegno delle esigenze finanziarie delle imprese nell’arco dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. La misura si inquadra nelle previsioni della legge di Bilancio 2022 che avevano previsto un graduale rientro del Fondo nell’operatività ordinaria, a seguito dell’attenuarsi della crisi pandemica, parallelamente al fatto che il Temporary framework è stato posticipato dalla Commissione europea soltanto fino al 30 giugno 2022. Ora le ulteriori difficoltà dell’uscita dalla pandemia, unitamente a quelle sopraggiunte per via della crisi energetica e politica del conflitto russo-ucraino, portano alla ribalta un’eventuale proroga ulteriore del Temporary framework. Ma procediamo con ordine.
Per ciò che concerne l’intervento del Fondo centrale, che riguarda tutto l’ambito delle Pmi (mentre imprese più grandi e midcap sono di appannaggio della Sace) la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 53) ha già previsto un graduale attenuamento dell’intervento statale. In questo senso, infatti, viene meno la garanzia a titolo gratuito, in quanto dal 1° aprile 2022 le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Parimenti sempre fino al 30 giugno 2022 la garanzia è concessa senza l’applicazione dello specifico modello di valutazione adottato dal Fondo.
Contestualmente per i miniprestiti dal 1° gennaio 2022 la garanzia è stata ridotta all’80% con la reintroduzione dal 1° aprile della commissione da versare al Fondo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 gennaio). Vediamo adesso cosa cambia con il Milleproroghe.
In particolare, il comma 55 della legge di Bilancio 2022 stabilisce che nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni, ovvero fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (i quali, invece, in via ordinaria, non hanno accesso alla garanzia del Fondo). Qui si innestano le novità apportate dall’articolo 3, comma 4-bis, del Dl 228/2021, in base al quale dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 gli interventi di garanzia del Fondo sono concessi:
per finalità di investimento;
per altre finalità (ad esempio, interventi di liquidità).
Nel primo caso la garanzia è all’80% ed è in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione. Nel secondo caso, invece, la garanzia è nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. Quindi la garanzia è più elevata per i soggetti con maggiore difficoltà (fasce 3, 4 e 5). La percentuale del 60% è applicabile anche per gli interventi in riassicurazione.
Il comma 4-ter dell’articolo 3 del Milleproroghe interviene poi in tema di miniprestiti, disciplinati dall’articolo 13, comma 1, lettere m) e m-bis), del Dl 23/2020. Nel testo della norma viene introdotta quindi una nuova lettera, la m-ter), in base alla quale per i miniprestiti di cui alle lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell’anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali. Il graduale ripristino del quadro di operatività ordinaria del Fondo centrale di garanzia è chiaro, andrà visto poi se il contesto mondiale suggerirà in ambito Ue una proroga del regime speciale del Temporary framework almeno fino a fine anno.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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