di Giovanni Valcarenghi e Raffalele Pellino
Nessun differimento del termine per adempiere all’obbligo di disclosure per le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese nel 2021 e differimento del momento di applicazione delle sanzioni; questo il risultato che emerge dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 28-ter e 3-speties del Milleproroghe. Va notato come l’intervento tratti la medesima materia in due differenti articoli del decreto (gli stessi dossier che accompagnano i lavori parlamentari sottolineano l’esigenza di un coordinamento che, evidentemente, non c’è stato il tempo di fare). Il riferimento è agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati dalle pubbliche amministrazioni. Tale informativa, per quanto riguarda le imprese, va fornita nella nota integrativa del bilancio ordinario, ovvero sul sito internet (proprio o di associazioni di categoria) ordinariamente entro il 30 giugno.
Non è mai stato chiarito come mai i tracciati Xbrl dei bilanci abbreviati e delle microimprese riportino comunque l’apposito spazio per fornire tali indicazioni, mentre la norma richiederebbe a tali soggetti di provvedere mediante la pubblicazione sul sito internet. Comunque sia, il dl 52/2021 (cosiddetto decreto Riaperture) aveva previsto che, in relazione agli aiuti percepiti nel 2021, il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 124/2017, fosse prorogato al 1° gennaio 2022. La richiamata disposizione, che detta le sanzioni per l’inadempienza agli obblighi sopra richiamati, delinea le misure punitive prevedendo che le medesime si rendano applicabili a partire dal 1° gennaio 2020. Tale data, ricordiamo, segnalava lo spartiacque tra nuovo regime sanzionatorio e vecchio regime, con l’introduzione di una gradualità che non determina, in prima istanza, l’obbligo di restituzione del beneficio. Ebbene, il richiamato dl 52/2021 prevede che, per l’anno 2021, il termine (quello del 1° gennaio 2020) sia prorogato al 1° gennaio 2022, come a voler significare che il termine per adempiere sia prorogato sino al 31 dicembre 2021. Ma la stesura letterale che ne deriva, complici anche le interpretazioni già fornite dall’amministrazione nel passato, può anche essere interpretata nel senso che le violazioni sussistono comunque, anche se il momento per applicare le sanzioni sia differito al 1° gennaio 2022. Ebbene, il Milleproroghe, per complicare ulteriormente la materia, prevede che il termine del 1° gennaio 2022 sia ulteriormente differito al 1° luglio 2022.
Ancora una volta, sembra che l’intenzione fosse di spostare il termine, ma in realtà si è agito sul momento iniziale per l’applicazione delle sanzioni. Ulteriormente, l’articolo 3-septies del decreto 228/2021, come convertito, prevede che, per il 2022, lo stesso termine è prorogato al 1° gennaio 2023. Stupisce, in definitiva, come la norma non sia stata scritta in modo chiaro, per esempio indicando che ciò che viene differito è il momento per l’effettuazione dell’adempimento e non quello per l’applicazione delle sanzioni. Sono attesi, quindi, da parte del ministero competente i chiarimenti necessari.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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